(2/9/2015) Riceviamo e pubblichiamo - COMUNICATO STAMPA : Fotovoltaico sugli edifici pubblici di Cerveteri: partiti i lavori per ulteriori impianti sull'asilo Roberto Luchetti e sul Centro Polivalente di Via Luni
L’Amministrazione comunale di Cerveteri si aggiudica un bando regionale sui finanziamenti europei
Con il tetto dell'asilo del Tyrsenia, sono già 12 i tetti dei plessi scolastici che abbiano trasformato in piccole centrali dell'efficienza energetica. Quello di rendere fotovoltaici i tetti degli edifici pubblici era uno degli impegni della nostra campagna elettorale, uno dei famosi punti del 'consideratelo già fatto'. Ma il lavoro continua: a breve partiranno anche i lavori per installare i pannelli sul tetto del Centro Polivalente di Marina di Cerveteri". Lo ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, annunciando l'avvio dei cantieri presso la scuola dell'infanzia 'Roberto Luchetti' in Via Chirieletti."I lavori saranno conclusi in tempi rapidissimi - ha spiegato Andrea Mundula, Assessore all’Organizzazione e Tutela del Territorio - per l’inizio dell’anno scolastico i cantieri saranno conclusi. Si tratta di un intervento che abbiamo finanziato con fondi europei destinati ad interventi sugli edifici pubblici partecipando con un nostro progetto ad un bando regionale, per cui non ha nessun costo diretto sulle casse del Comune. Questi lavori rappresentano un altro significativo passo in avanti per l’efficientamento energetico e l’utilizzo delle energie rinnovabili, con evidenti risparmi economici ma soprattutto un vantaggio a favore dell'ambiente. Grazie al medesimo bando, siamo riusciti ad aggiudicarci anche le risorse per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul Centro Polivalente di Via Luni, a Cerenova. I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane. L’importo complessivo dei lavori sui due edifici è di 68.500 euro-
L’Amministrazione comunale di Cerveteri si aggiudica un bando regionale sui finanziamenti europei
Con il tetto dell'asilo del Tyrsenia, sono già 12 i tetti dei plessi scolastici che abbiano trasformato in piccole centrali dell'efficienza energetica. Quello di rendere fotovoltaici i tetti degli edifici pubblici era uno degli impegni della nostra campagna elettorale, uno dei famosi punti del 'consideratelo già fatto'. Ma il lavoro continua: a breve partiranno anche i lavori per installare i pannelli sul tetto del Centro Polivalente di Marina di Cerveteri". Lo ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, annunciando l'avvio dei cantieri presso la scuola dell'infanzia 'Roberto Luchetti' in Via Chirieletti."I lavori saranno conclusi in tempi rapidissimi - ha spiegato Andrea Mundula, Assessore all’Organizzazione e Tutela del Territorio - per l’inizio dell’anno scolastico i cantieri saranno conclusi. Si tratta di un intervento che abbiamo finanziato con fondi europei destinati ad interventi sugli edifici pubblici partecipando con un nostro progetto ad un bando regionale, per cui non ha nessun costo diretto sulle casse del Comune. Questi lavori rappresentano un altro significativo passo in avanti per l’efficientamento energetico e l’utilizzo delle energie rinnovabili, con evidenti risparmi economici ma soprattutto un vantaggio a favore dell'ambiente. Grazie al medesimo bando, siamo riusciti ad aggiudicarci anche le risorse per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul Centro Polivalente di Via Luni, a Cerenova. I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane. L’importo complessivo dei lavori sui due edifici è di 68.500 euro-
Incontro con i genitori delle classi Prime
Giovedì 3 settembre nei locali della palestra dell'Istituto Salvo D'acquisto, si terrà una riunione con i genitori degli alunni delle classi Prime (Primaria e Secondaria), con i seguenti orari:
- alle ore 16.00 per i genitori della Primaria
- alle ore 18.00 per i genitori delle Secondaria
Partecipate numerosi.
Giovedì 3 settembre nei locali della palestra dell'Istituto Salvo D'acquisto, si terrà una riunione con i genitori degli alunni delle classi Prime (Primaria e Secondaria), con i seguenti orari:
- alle ore 16.00 per i genitori della Primaria
- alle ore 18.00 per i genitori delle Secondaria
Partecipate numerosi.
Anno scolastico 2015/16, anche il CdG si rimette in moto
L'anno scolastico in apertura porta con se molte novità, il CdG è pronto a raccogliere la sfida, con l'obiettivo di migliorare la vita scolastica dei nostri figli. Quest'anno si rinnova il Consiglio d'Istituto, un momento importante per partecipare fattivamente nelle decisioni della scuola e per proporre iniziative e progetti.
Riparte anche la campagna di adesione al Comitato. Abbiamo bisogno dell'impegno e del sostegno di tutte le mamme e i papà.
Più siamo più contiamo.......
Aderite al Comitato, inviateci le vostre idee, i vostri suggerimenti, i problemi che riscontrate all'interno dell'ambiente scolastico in modo da poterli affrontare e risolvere insieme.
L'anno scolastico in apertura porta con se molte novità, il CdG è pronto a raccogliere la sfida, con l'obiettivo di migliorare la vita scolastica dei nostri figli. Quest'anno si rinnova il Consiglio d'Istituto, un momento importante per partecipare fattivamente nelle decisioni della scuola e per proporre iniziative e progetti.
Riparte anche la campagna di adesione al Comitato. Abbiamo bisogno dell'impegno e del sostegno di tutte le mamme e i papà.
Più siamo più contiamo.......
Aderite al Comitato, inviateci le vostre idee, i vostri suggerimenti, i problemi che riscontrate all'interno dell'ambiente scolastico in modo da poterli affrontare e risolvere insieme.
POST anni passati
Riunione con il Dirigente Velia Ceccarelli
Il giorno 12 marzo alle ore 16.30 presso la Sede Centrale di Via Settevene Palo n. 33 la Dirigente Velia Ceccarelli terrà una riunione con tutti i genitori che hanno iscritto i propri figli alla Classe Prima della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Salvo D'Acquisto.
Partecipate numerosi.
Dimensionamento scolastico: sintesi 3° incontro
Come anticipato nei giorni scorsi, ieri abbiamo avuto il 3° incontro con l'Amministrazione Scolastico sul tema del dimensionamento.
All'incontro erano rappresentate tutte le componenti del mondo della scuola con la presenza dei Consigli di Istituto della SMS Salvo D'Acquisto e 1° Circolo didattico Giovanni Cena (in rappresentanza di genitori, insegnanti e personale ATA), i Comitati dei Genitori della SMS Salvo D'Acquisto e del 1° Circolo didattico Giovanni Cena e l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Zito.
Vi avevamo già informato riguardo alla delibera con la quale (il 27.06 u.s) la nuova amministrazione aveva revocato la delibera di ottobre (che di fatto ha dato il via al piano del dimensionamento attuale) della precedente Giunta Ciogli. Un atto che però non determina automaticamente la sospensione del piano ed il ritoron alla situazione ex-ante. Purtroppo, ci ha informato l'Assessore, la Regione non ha ancora risposto ufficialmente alla delibera di revoca ma, dalle ultime esternazioni sia dell'Assessore regionale Sentinelli, sia del Ministro Profumo, oltre che della VII commissione del Senato (cfr link di seguito http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=10733), le Istituzione nazionali sembrano orientate ad applicare, almeno per l'anno scolastico 2012-2013, l'attuale piano.
Un piano, lo abbiamo detto più volte, non adeguato alle strutture esistenti, che non garantisce la continuità didattica, che non soddisfa i requisiti della legge in merito alla riduzione dei costi.
L'amministrazione comunale ha comunque garantito, ed è in mano ai legali del Comune lo studio di fattibilità, che laddove si dovessero riscontrare delle possibilità per andare avanti con ulteriori azioni legali, si perseguirà anche questa ulteriore strada.
Ovviamente, con il nuovo anno ormai alle porte e con la ferma convinzione che il mandato che ci avete dato attraverso l'Assemblea lo richiede, abbiamo condiviso con l'amministrazione che, fin da subito, è necessario garantire l'avvio di un anno scolastico sereno e nelle migliori condizioni possibili per i bambini.
Con questo obiettivo nei prossimi giorni, il Comune avvierà i sopralluoghi tecnici e l'affidamento dei lavori per poter cominciare gli adeguamenti strutturali nei plessi. per via del dimensionamento.
Parallelamente abbiamo sollecitato nuovamente l'amministrazione nel definire lo strumento che garantirà la presenza dei Comitati dei Genitori nei tavoli decisionali come componente fondamentale del "mondo scuola".
Rispetto a quest'ultimo punto siamo stati concordi nel dare una priorità minore alla definizione di questo strumento permanente, rispetto all'urgenza di avviare i lavori, pur intravedendo e richiedendo che entro la prima metà di settembre, come tempo limite, l'amministrazione fornisca le prime linee guida dell'organizzazione di questo tavolo di lavoro.
Come sempre vi aggiorneremo tempestivamente.
All'incontro erano rappresentate tutte le componenti del mondo della scuola con la presenza dei Consigli di Istituto della SMS Salvo D'Acquisto e 1° Circolo didattico Giovanni Cena (in rappresentanza di genitori, insegnanti e personale ATA), i Comitati dei Genitori della SMS Salvo D'Acquisto e del 1° Circolo didattico Giovanni Cena e l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Zito.
Vi avevamo già informato riguardo alla delibera con la quale (il 27.06 u.s) la nuova amministrazione aveva revocato la delibera di ottobre (che di fatto ha dato il via al piano del dimensionamento attuale) della precedente Giunta Ciogli. Un atto che però non determina automaticamente la sospensione del piano ed il ritoron alla situazione ex-ante. Purtroppo, ci ha informato l'Assessore, la Regione non ha ancora risposto ufficialmente alla delibera di revoca ma, dalle ultime esternazioni sia dell'Assessore regionale Sentinelli, sia del Ministro Profumo, oltre che della VII commissione del Senato (cfr link di seguito http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=10733), le Istituzione nazionali sembrano orientate ad applicare, almeno per l'anno scolastico 2012-2013, l'attuale piano.
Un piano, lo abbiamo detto più volte, non adeguato alle strutture esistenti, che non garantisce la continuità didattica, che non soddisfa i requisiti della legge in merito alla riduzione dei costi.
L'amministrazione comunale ha comunque garantito, ed è in mano ai legali del Comune lo studio di fattibilità, che laddove si dovessero riscontrare delle possibilità per andare avanti con ulteriori azioni legali, si perseguirà anche questa ulteriore strada.
Ovviamente, con il nuovo anno ormai alle porte e con la ferma convinzione che il mandato che ci avete dato attraverso l'Assemblea lo richiede, abbiamo condiviso con l'amministrazione che, fin da subito, è necessario garantire l'avvio di un anno scolastico sereno e nelle migliori condizioni possibili per i bambini.
Con questo obiettivo nei prossimi giorni, il Comune avvierà i sopralluoghi tecnici e l'affidamento dei lavori per poter cominciare gli adeguamenti strutturali nei plessi. per via del dimensionamento.
Parallelamente abbiamo sollecitato nuovamente l'amministrazione nel definire lo strumento che garantirà la presenza dei Comitati dei Genitori nei tavoli decisionali come componente fondamentale del "mondo scuola".
Rispetto a quest'ultimo punto siamo stati concordi nel dare una priorità minore alla definizione di questo strumento permanente, rispetto all'urgenza di avviare i lavori, pur intravedendo e richiedendo che entro la prima metà di settembre, come tempo limite, l'amministrazione fornisca le prime linee guida dell'organizzazione di questo tavolo di lavoro.
Come sempre vi aggiorneremo tempestivamente.
Dimensionamento scolastico: 3° incontro con l'Amministrazione
I Comitati dei Genitori ed i Consigli di Istituto della Scuola Media Salvo D'Acquisto, unitamente ai rappresentanti del 1° circolo della Giovanni Cena, incontreranno giovedì 10.07 p.v. l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Zito per fare il punto sulla risposta della Regione Lazio alla revoca della delibera comunale.
Nel corso della riunione verrà sollecitata nuovamente l'amministrazione alla creazione di uno strumento stabile di confronto sul mondo della scuola, così come garantito in sede di campagna elettorale, che garantisca la presenza e l'ascolto dei Comitati nei momenti decisionali.
A quanto abbiamo potuto leggere dalle pagine del giornale di oggi (cfr la Voce dell'11 luglio 2012 - pag. 2), evidentemente ci sono altre componenti del mondo della scuola non ben specificate, che non si sentono rappresentate nè dai Comitati (che rappresentano tutti i genitori essendo stati da loro eletti), nè tantomeno dai rispettivi Consigli di Circolo e di Istituto (che rappresentano il corpo docente ed il personale ATA, oltre alla componente genitoriale) ed hanno chiesto un incontro separato con l'Amministrazione. Incontro che, presumiamo, si sia svolto nella giornata di ieri, e del quale chiederemo i contenuti all'Amministrazione. Chiediamo a queste componenti, peraltro già rappresentate, di unirsi a noi per creare un fronte comune nel duro lavoro che andrà svolto fin da subito e nei prossimi mesi.
Nel caso in cui, ed è assolutamente legittimo, non si sentano invece rappresentate, chiediamo di capire quali siano i motivi, piuttosto che creare spaccature ad oggi assolutamente inutili e controproducenti.
Nel corso della riunione verrà sollecitata nuovamente l'amministrazione alla creazione di uno strumento stabile di confronto sul mondo della scuola, così come garantito in sede di campagna elettorale, che garantisca la presenza e l'ascolto dei Comitati nei momenti decisionali.
A quanto abbiamo potuto leggere dalle pagine del giornale di oggi (cfr la Voce dell'11 luglio 2012 - pag. 2), evidentemente ci sono altre componenti del mondo della scuola non ben specificate, che non si sentono rappresentate nè dai Comitati (che rappresentano tutti i genitori essendo stati da loro eletti), nè tantomeno dai rispettivi Consigli di Circolo e di Istituto (che rappresentano il corpo docente ed il personale ATA, oltre alla componente genitoriale) ed hanno chiesto un incontro separato con l'Amministrazione. Incontro che, presumiamo, si sia svolto nella giornata di ieri, e del quale chiederemo i contenuti all'Amministrazione. Chiediamo a queste componenti, peraltro già rappresentate, di unirsi a noi per creare un fronte comune nel duro lavoro che andrà svolto fin da subito e nei prossimi mesi.
Nel caso in cui, ed è assolutamente legittimo, non si sentano invece rappresentate, chiediamo di capire quali siano i motivi, piuttosto che creare spaccature ad oggi assolutamente inutili e controproducenti.
La Giunta di Cerveteri revoca la delibera sul Dimensionamento Scolastico
Giovedì 28 giugno è stata approvata dalla Giunta del Sindaco Pascucci la Delibera che revoca il Piano di Dimensionamento Scolastico approvato dalla precedente Amministrazione.
Con questo Atto il Comune chiede di fatto alla Regione Lazio di prendere atto che il Piano adottato dalla passata Amministrazione è stato redatto con tempi e modalità stabilite da una legge definita illegittima dalla Corte Costituzionale. Per tale motivo la delibera è stata revocata ed è stato contestualmente chiesto alla Regione Lazio di modificare il Piano Regionale ripristinando l’organizzazione scolastica pregressa. Il Sindaco si è impegnato a convocare un Consiglio comunale aperto sul tema dove, nel caso in cui la la Regione non accolga la richiesta di revoca da parte della Giunta comunale, verrà presentato il piano di emergenza da attuare per il prossimo anno.
Come Comitato stiamo continuando a collaborare con le direttrici scolastiche e la Giunta per monitorare le linee guida del piano di emergenza.
Di seguito, in allegato, la delibera di revoca.
Con questo Atto il Comune chiede di fatto alla Regione Lazio di prendere atto che il Piano adottato dalla passata Amministrazione è stato redatto con tempi e modalità stabilite da una legge definita illegittima dalla Corte Costituzionale. Per tale motivo la delibera è stata revocata ed è stato contestualmente chiesto alla Regione Lazio di modificare il Piano Regionale ripristinando l’organizzazione scolastica pregressa. Il Sindaco si è impegnato a convocare un Consiglio comunale aperto sul tema dove, nel caso in cui la la Regione non accolga la richiesta di revoca da parte della Giunta comunale, verrà presentato il piano di emergenza da attuare per il prossimo anno.
Come Comitato stiamo continuando a collaborare con le direttrici scolastiche e la Giunta per monitorare le linee guida del piano di emergenza.
Di seguito, in allegato, la delibera di revoca.
revoca.pdf | |
File Size: | 890 kb |
File Type: |
Ricorso al TAR - Eccedenza di Cassa
Cari genitori,
come condiviso nella riunione di giunta del 5 aprile u.s., e dopo aver completato le verifiche relative al costo sostenuto dal Comitato dei Genitori della Salvo D'Acquisto per il ricorso al TAR, abbiamo in cassa un'eccedenza di 306,61€.
Le due proposte emerse nel corso dell'Assemblea, sulla quale vi chiedo di esprimervi quali destinatari dell'eccedenza sono state:
- Restituzione dell’eventuale surplus ad ogni sottoscrittore (2,32 € per ogni quota versata)
- Rimanenza dell’importo in eccedenza nelle casse del Comitato per future iniziative
Attendiamo un vostro riscontro prima di decidere in un senso o nell'altro.
In assenza di risposte, riporteremo il tema alla prossima Assemblea plenaria.
Vi informo che è previsto per domani 26 giugno l'atto di autotutela nei confronti della Regione Lazio, del Comune di Cerveteri avverso al piano di
dimensionamento. Abbiamo inviato la lettera/denuncia alla Regione, congiuntamente al Comitato dei Genitori del 1° Circolo e stiamo effettuando i
sopralluoghi nei vari plessi per evidenziare e denunciare le problematiche.
Parallelamente, come vi avevamo già informati, stiamo continuando ad analizzare le proposte dell'Amministrazione rispetto alla definizione del tavolo di lavoro permanente sul tema della scuola. In mancanza di proposte soddisfacenti, che non ci vedano parte attiva all'interno dell'Universo Scuola, torneremo a chiedere l'Istituzione della Commissione Speciale.
Incontro con l'Assessore Sentinelli
Inoltre come come pre-annunciato nei giorni scorsi, ieri mattina nei locali della Regione Lazio, l’Assessore alla PubblicaIstruzione del Comune di Cerveteri, Giuseppe Zito, ha incontrato, per esporglile problematiche relative al piano di dimensionamento previsto per Cerveteri,l’Assessore Regionale Gabriella Sentinelli.
Come temevamo la dott.ssa Sentinellinon ha lasciato alcuna apertura a possibili modifiche del piano dichiarando chel’anno scolastico 2012-2013 dovrà
partire con l’organizzazione decisa dal pianoapprovato così come stabilito dalle varie delibere. L'amministrazione diCerveteri ha comunque risposto che, come ultima ratio, all’inizio dellaprossima settimana approverà una DELIBERA di Giunta di AUTOTUTELA nella qualesi chiederà di sospendere l’attuazione del piano almeno per il prossimo annoscolastico per dar modo alle istituzioni, alle dirigenze e alle rappresentanzedei genitori di studiare le modifiche necessarie per l’applicazione deldimensionamento a Cerveteri al fine di rendere il provvedimento il più sicuroed indolore per i ragazzi.
Parallelamente insieme alle istituzioni comunali, i comitati dei genitori e i consigli di circolo hanno già cominciato una serie di sopralluoghi nelle varie
strutture scolastiche perverificare lo stato delle stesse e suggerire le migliorie e gli investimenti daeffettuare.
Inoltre (come avrete potuto leggere nei giornali dei giorni scorsi), insieme al Comitato dei Genitori del 1° Circolo dellaGiovanni Cena, abbiamo predisposto una lettera denuncia da inviare alla Regione Lazio nella quale abbiamo espresso ancora una volta forte preoccupazione rispetto al modus operandi messo in atto in questi ultimi anni nei confronti della Scuola Pubblica Statale Italiana.
Nel testo della lettera riaffermiamo la nostra convinzione sulla validità assoluta dell’autonomia scolastica e dell’utilità della formazione diI stituti
Comprensivi, per offrire continuità didattica, percorsi formativi di ampio respiro utili all’orientamento, ma siamo anche fermamente convinti che
lemodalità di formazione dei comprensivi non possa prescindere dal confronto e dall’elaborazione vera tra i vari soggetti: insegnanti, genitori,
presidi,studenti, in primis, e istituzioni locali per l’ascolto e il coordinamento poi.
Vi aggiorneremo tempestivamente nei prossimi giorni
come condiviso nella riunione di giunta del 5 aprile u.s., e dopo aver completato le verifiche relative al costo sostenuto dal Comitato dei Genitori della Salvo D'Acquisto per il ricorso al TAR, abbiamo in cassa un'eccedenza di 306,61€.
Le due proposte emerse nel corso dell'Assemblea, sulla quale vi chiedo di esprimervi quali destinatari dell'eccedenza sono state:
- Restituzione dell’eventuale surplus ad ogni sottoscrittore (2,32 € per ogni quota versata)
- Rimanenza dell’importo in eccedenza nelle casse del Comitato per future iniziative
Attendiamo un vostro riscontro prima di decidere in un senso o nell'altro.
In assenza di risposte, riporteremo il tema alla prossima Assemblea plenaria.
Vi informo che è previsto per domani 26 giugno l'atto di autotutela nei confronti della Regione Lazio, del Comune di Cerveteri avverso al piano di
dimensionamento. Abbiamo inviato la lettera/denuncia alla Regione, congiuntamente al Comitato dei Genitori del 1° Circolo e stiamo effettuando i
sopralluoghi nei vari plessi per evidenziare e denunciare le problematiche.
Parallelamente, come vi avevamo già informati, stiamo continuando ad analizzare le proposte dell'Amministrazione rispetto alla definizione del tavolo di lavoro permanente sul tema della scuola. In mancanza di proposte soddisfacenti, che non ci vedano parte attiva all'interno dell'Universo Scuola, torneremo a chiedere l'Istituzione della Commissione Speciale.
Incontro con l'Assessore Sentinelli
Inoltre come come pre-annunciato nei giorni scorsi, ieri mattina nei locali della Regione Lazio, l’Assessore alla PubblicaIstruzione del Comune di Cerveteri, Giuseppe Zito, ha incontrato, per esporglile problematiche relative al piano di dimensionamento previsto per Cerveteri,l’Assessore Regionale Gabriella Sentinelli.
Come temevamo la dott.ssa Sentinellinon ha lasciato alcuna apertura a possibili modifiche del piano dichiarando chel’anno scolastico 2012-2013 dovrà
partire con l’organizzazione decisa dal pianoapprovato così come stabilito dalle varie delibere. L'amministrazione diCerveteri ha comunque risposto che, come ultima ratio, all’inizio dellaprossima settimana approverà una DELIBERA di Giunta di AUTOTUTELA nella qualesi chiederà di sospendere l’attuazione del piano almeno per il prossimo annoscolastico per dar modo alle istituzioni, alle dirigenze e alle rappresentanzedei genitori di studiare le modifiche necessarie per l’applicazione deldimensionamento a Cerveteri al fine di rendere il provvedimento il più sicuroed indolore per i ragazzi.
Parallelamente insieme alle istituzioni comunali, i comitati dei genitori e i consigli di circolo hanno già cominciato una serie di sopralluoghi nelle varie
strutture scolastiche perverificare lo stato delle stesse e suggerire le migliorie e gli investimenti daeffettuare.
Inoltre (come avrete potuto leggere nei giornali dei giorni scorsi), insieme al Comitato dei Genitori del 1° Circolo dellaGiovanni Cena, abbiamo predisposto una lettera denuncia da inviare alla Regione Lazio nella quale abbiamo espresso ancora una volta forte preoccupazione rispetto al modus operandi messo in atto in questi ultimi anni nei confronti della Scuola Pubblica Statale Italiana.
Nel testo della lettera riaffermiamo la nostra convinzione sulla validità assoluta dell’autonomia scolastica e dell’utilità della formazione diI stituti
Comprensivi, per offrire continuità didattica, percorsi formativi di ampio respiro utili all’orientamento, ma siamo anche fermamente convinti che
lemodalità di formazione dei comprensivi non possa prescindere dal confronto e dall’elaborazione vera tra i vari soggetti: insegnanti, genitori,
presidi,studenti, in primis, e istituzioni locali per l’ascolto e il coordinamento poi.
Vi aggiorneremo tempestivamente nei prossimi giorni
Incontro con il Sindaco e l'Assessore alla P.I
Vi informiamo che siamo stati invitati ad un secondo incontro con il Sindaco Alessio Pascucci e l'Assessore alla P.I Giuseppe Zito per martedì
p.v. All'incontro, oltre al Presidente ed al Vicepresidente del nostro Comitato e del Comitato dei Genitori del 1° Circolo Giovanni Cena, parteciperanno anche i Presidenti dei Consigli di Istituto della SMS Salvo D'Acquisto e del 1° Circolo della Giovanni Cena.
Vi relazioneremo subito dopo l'incontro
Un saluto
Federico Schio
(Presidente CdG Salvo D'Acquisto)
p.v. All'incontro, oltre al Presidente ed al Vicepresidente del nostro Comitato e del Comitato dei Genitori del 1° Circolo Giovanni Cena, parteciperanno anche i Presidenti dei Consigli di Istituto della SMS Salvo D'Acquisto e del 1° Circolo della Giovanni Cena.
Vi relazioneremo subito dopo l'incontro
Un saluto
Federico Schio
(Presidente CdG Salvo D'Acquisto)
La Corte Costituzionale boccia la legge sul dimensionamento
La Consulta, con sentenza 147 del 2012 (vedi allegato in basso), ha dichiarato illegittimo il dimensionamento scolastico. Abbiamo chiesto ad alcuni avvocati, prima di festeggiare per la bocciatura della legge, di capire quali siano le implicazioni per l'attuazione del dimensionamento deciso per Cerveteri.
Chiediamo anche a tutti i genitori di interpellare tutti gli amici che si occupano di Legge e di fornirci tutti gli elementi possibili per comprendere appieno se la sentenza della Corte Costituzionale avrà (...lo speriamo...) o meno effetti sul nostro futuro scolastico.
Parallelamente stiamo continuando con gli incontri con la nuova Amministrazione per trovare strade alternative e comunque a minor impatto per i nostri figli nel caso in cui la senteza della Corte non abbia effetto sul piano regionale.
Infatti, Come anticipato il giorno 08 u.s. abbiamo incontrato il neo sindaco e il futuro assessore alla P.I. (Zito). Durante l'incontro si è parlato del futuro della scuola a Cerveteri a seguito del dimensionamento previsto per il mese di settembre. Sono state espresse le varie problematiche e perplessità riguardo l'attuazione così come deliberata e si è pensato di organizzare una serie di incontri tra tutte le parti interessate per concertare insieme le possibili soluzioni alternative anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale.
Vi terrremo aggiornati costantemente.
Chiediamo anche a tutti i genitori di interpellare tutti gli amici che si occupano di Legge e di fornirci tutti gli elementi possibili per comprendere appieno se la sentenza della Corte Costituzionale avrà (...lo speriamo...) o meno effetti sul nostro futuro scolastico.
Parallelamente stiamo continuando con gli incontri con la nuova Amministrazione per trovare strade alternative e comunque a minor impatto per i nostri figli nel caso in cui la senteza della Corte non abbia effetto sul piano regionale.
Infatti, Come anticipato il giorno 08 u.s. abbiamo incontrato il neo sindaco e il futuro assessore alla P.I. (Zito). Durante l'incontro si è parlato del futuro della scuola a Cerveteri a seguito del dimensionamento previsto per il mese di settembre. Sono state espresse le varie problematiche e perplessità riguardo l'attuazione così come deliberata e si è pensato di organizzare una serie di incontri tra tutte le parti interessate per concertare insieme le possibili soluzioni alternative anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale.
Vi terrremo aggiornati costantemente.
corte-costituzionale-sentenza-n.-147-2012.pdf | |
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Incontro con il Sindaco Alessio Pascucci
Come anticipato nel corso dell'ultima assemblea dei Genitori del 15 maggio u.s., ed in risposta alla lettera inviata al Sindaco il 23 maggio u.s., il Comitato dei Genitori della Salvo D'acquisto, unitamente al Comitato dei Genitori del 1° circolo didattivo Giovanni Cena, sono stati invitati (nella figura dei presidenti e vicepresidenti) dal neo Sindaco Alessio Pascucci ad un incontro il prossimo 8 giugno.
Nel corso della riunione verrà discusso il tema del dimensionamento scolastico e le azioni che l'amministrazione intende mettere in campo per bloccare l’attuazione del dimensionamento previsto per il prossimo anno scolastico.
Il Comitato ricorderà al Sindaco anche la richiesta (inviata il 23 maggio u.s. attraverso l'ufficio del protocollo) di istituire fin da subito una “Commissione Speciale” (così come ntormato dagli art. 51 c. 3-4 e 55 c. 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Del. del Consiglio n° 10 del 17 marzo 1998) sul tema della Scuola che comprenda le rappresentanze dei genitori costituite in Comitati, come strumento di attuazione, da Lei indicato nel corso dei nostri incontri, della politica partecipata (in continuità con quanto stabilito anche dall’art. 60 c. 1 dello Statuto del Comune approvato con Del. del Consiglio n° 38 del 6 giugno 2001 e successive integrazioni);
Vi daremo immediatamente aggiornamenti non appena concluso l'incontro.
Nel corso della riunione verrà discusso il tema del dimensionamento scolastico e le azioni che l'amministrazione intende mettere in campo per bloccare l’attuazione del dimensionamento previsto per il prossimo anno scolastico.
Il Comitato ricorderà al Sindaco anche la richiesta (inviata il 23 maggio u.s. attraverso l'ufficio del protocollo) di istituire fin da subito una “Commissione Speciale” (così come ntormato dagli art. 51 c. 3-4 e 55 c. 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Del. del Consiglio n° 10 del 17 marzo 1998) sul tema della Scuola che comprenda le rappresentanze dei genitori costituite in Comitati, come strumento di attuazione, da Lei indicato nel corso dei nostri incontri, della politica partecipata (in continuità con quanto stabilito anche dall’art. 60 c. 1 dello Statuto del Comune approvato con Del. del Consiglio n° 38 del 6 giugno 2001 e successive integrazioni);
Vi daremo immediatamente aggiornamenti non appena concluso l'incontro.
Ricorso al TAR: le motivazioni del rigetto
Di seguito pubblichiamo, per totale trasparenza, le motivazioni addotte dal TAR del Lazio nel rigettare il ricorso presentato dai Comitati dei Genitori:
"Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, in esito ad una sommaria delibazione del gravame propria della presente fase cautelare del giudizio:
- che il disposto, ed impugnato, piano di dimensionamento prevede l’istituzione di due Istituti comprensivi mediante aggregazione di classi di scuole già facenti parte di scuole del I° e II° circolo didattico, entrambi collocati, come riconoscono i ricorrenti stessi, all’interno della cittadina di Cerveteri;
- che il Piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica, di cui agli artt.3 del d.P.R. n.81 del 2009 - che concerne la possibilità della conferma, “per il solo anno scolastico 2009/2010” dei limiti massimi degli alunni della scuola primaria (art.9) e secondaria (art.10) nella misura prevista dal d.M.P.I. nr.331 del 1998 - è di competenza delle autorità statali individuate da comma 2 dell’art.3 e non della Regione che rimane, in ogni caso, tenuta (senza che la mancata adozione di detto Piano di riqualificazione possa esentarla da tale esclusiva competenza) all’adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica; e tanto fermo restando che non risulta in alcun modo documentato, ed invero neanche denunciato, l’eventuale superamento, per effetto del piano di dimensionamento approvato, del limite massimo di alunni di cui ai citati articoli 9 e 10;
- che gli inconvenienti collegati all’uso della palestra od alle attività di laboratorio sono solo ipotizzati; mentre la denunciata assenza (in atto) di un adeguato servizio di trasporto non esclude la possibilità di colmare detta dichiarata carenza, per tempo, attraverso gli interventi delle competenti Autorità; e fermo restando il condivisibile principio giurisprudenziale in sintonia al quale le procedure di dimensionamento, attesa la varietà degli interessi coinvolti, possono concludersi con una decisione che sacrifichi taluno a vantaggio di altri (cfr., sul principio Cons.St.nr.6179 del 2011);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l’istanza cautelare in epigrafe.
Spese della presente fase del giudizio compensate fra le parti in causa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)"
Prima di valutare l'eventualità di un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato (da presentare entro 60 gg dalla di pubblicazione del rigetto del TAR) insieme al Comitato dei Genitori del 1° circolo Giovanni Cena (e come anticipato nell'ultima Assemblea dei genitori), abbiamo deciso di attendere l'incontro con la nuova amministrazione comunale (che dovrebbe tenersi orientativamente entro la fine della prossima settimana) per verificare come intenda affrontare il problema anche considerando quanto sottoscritto dal nuovo Sindaco nel "Patto della Scuola".
"Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, in esito ad una sommaria delibazione del gravame propria della presente fase cautelare del giudizio:
- che il disposto, ed impugnato, piano di dimensionamento prevede l’istituzione di due Istituti comprensivi mediante aggregazione di classi di scuole già facenti parte di scuole del I° e II° circolo didattico, entrambi collocati, come riconoscono i ricorrenti stessi, all’interno della cittadina di Cerveteri;
- che il Piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica, di cui agli artt.3 del d.P.R. n.81 del 2009 - che concerne la possibilità della conferma, “per il solo anno scolastico 2009/2010” dei limiti massimi degli alunni della scuola primaria (art.9) e secondaria (art.10) nella misura prevista dal d.M.P.I. nr.331 del 1998 - è di competenza delle autorità statali individuate da comma 2 dell’art.3 e non della Regione che rimane, in ogni caso, tenuta (senza che la mancata adozione di detto Piano di riqualificazione possa esentarla da tale esclusiva competenza) all’adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica; e tanto fermo restando che non risulta in alcun modo documentato, ed invero neanche denunciato, l’eventuale superamento, per effetto del piano di dimensionamento approvato, del limite massimo di alunni di cui ai citati articoli 9 e 10;
- che gli inconvenienti collegati all’uso della palestra od alle attività di laboratorio sono solo ipotizzati; mentre la denunciata assenza (in atto) di un adeguato servizio di trasporto non esclude la possibilità di colmare detta dichiarata carenza, per tempo, attraverso gli interventi delle competenti Autorità; e fermo restando il condivisibile principio giurisprudenziale in sintonia al quale le procedure di dimensionamento, attesa la varietà degli interessi coinvolti, possono concludersi con una decisione che sacrifichi taluno a vantaggio di altri (cfr., sul principio Cons.St.nr.6179 del 2011);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l’istanza cautelare in epigrafe.
Spese della presente fase del giudizio compensate fra le parti in causa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)"
Prima di valutare l'eventualità di un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato (da presentare entro 60 gg dalla di pubblicazione del rigetto del TAR) insieme al Comitato dei Genitori del 1° circolo Giovanni Cena (e come anticipato nell'ultima Assemblea dei genitori), abbiamo deciso di attendere l'incontro con la nuova amministrazione comunale (che dovrebbe tenersi orientativamente entro la fine della prossima settimana) per verificare come intenda affrontare il problema anche considerando quanto sottoscritto dal nuovo Sindaco nel "Patto della Scuola".
Ricorso al TAR: è solo una prima sconfitta....
Cari Genitori, questa prima battaglia l’abbiamo persa. Il TAR ha respinto il ricorso che abbiamo presentato per sospendere, almeno per il prossimo anno scolastico, il dimensionamento scolastico così come è stato approvato dalla passata Giunta Comunale, dalla Provincia e dalla Regione.
Abbiamo perso questa prima battaglia, ma il nostro lavoro non si ferma certo in questo momento. Anzi, proprio adesso dobbiamo farci ancora più forza e ricominciare a lottare. A questo punto dobbiamo assolutamente ed ancora maggiormente sensibilizzare la nuova amministrazione a trovare insieme una soluzione (secondo il vostro mandato abbiamo già inviato una lettera al neo-sindaco il 23 maggio u.s. ricordandogli gli impegni presi).
Non appena avremo evidenza delle motivazioni del rigetto ve ne daremo prontamente comunicazione..
Abbiamo perso questa prima battaglia, ma il nostro lavoro non si ferma certo in questo momento. Anzi, proprio adesso dobbiamo farci ancora più forza e ricominciare a lottare. A questo punto dobbiamo assolutamente ed ancora maggiormente sensibilizzare la nuova amministrazione a trovare insieme una soluzione (secondo il vostro mandato abbiamo già inviato una lettera al neo-sindaco il 23 maggio u.s. ricordandogli gli impegni presi).
Non appena avremo evidenza delle motivazioni del rigetto ve ne daremo prontamente comunicazione..
Ricorso al TAR
Nella giornata di ieri è stato discusso al TAr del Lazio il ricorso presentato dai Comitati dei Genitori delle scuole di Cerveteri.
Ci attendiamo per la giornata di oggi l'esito della Camera di Consiglio.
Vi aggiorneremo tempestivamente non appena avremo notizie.
Ci attendiamo per la giornata di oggi l'esito della Camera di Consiglio.
Vi aggiorneremo tempestivamente non appena avremo notizie.
Lettera al Neo-Sindaco consegnata il 23 maggio all'ufficio protocollo
C.a. Spett.le Sindaco di Cerveteri
Alessio Pascucci
c/o Comune di Cerveteri
Piazza Risorgimento, 1
00052 Cerveteri (Rm)
e p.c.
agli Assessori del Comune di Cerveteri
ai Consiglieri Comunali del Comune di Cerveteri
Carissimo neo Sindaco Alessio Pascucci,
prima di tutto ci permetta di congratularci per la sua vittoria elettorale che le permetterà, speriamo, di riportare una stabilità politica e programmatica a Cerveteri.
Ricorderà certamente quello che, come Comitato dei Genitori, le anticipammo nel corso del nostro incontro; non appena sarebbe stato eletto, saremmo venuti a ricordarLe le parole e gli intendimenti che ci aveva espresso (e che Le alleghiamo alla presente).
Per dar seguito a quanto già espresso, e per non perdere altro prezioso tempo, Le chiediamo di:
- Convocare un Consiglio Comunale straordinario ed urgente aperto al pubblico per definire le azioni da intraprendere subito (anche alla luce, di un possibile rigetto, il prossimo 24 maggio, del ricorso presentato dai genitori al TAR) per bloccare l’attuazione del dimensionamento previsto per il prossimo anno scolastico;
- Istituire fin da subito una “Commissione Speciale” (così come normato dagli art. 51 c. 3-4 e 55 c. 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Del. del Consiglio n° 10 del 17 marzo 1998) sul tema della Scuola che comprenda le rappresentanze dei genitori costituite in Comitati, come strumento di attuazione, da Lei indicato nel corso dei nostri incontri, della politica partecipata (in continuità con quanto stabilito anche dall’art. 60 c. 1 dello Statuto del Comune approvato con Del. del Consiglio n° 38 del 6 giugno 2001 e successive integrazioni);
- Individuare gli interventi minimali e la relativa copertura finanziaria per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comprensiva anche dell’installazione di sistemi di allarme anti-intrusione per prevenire il ripetersi degli atti vandalici ai quali abbiamo assistito in questo ultimo mese);
- Dar seguito a quanto previsto dall’Art. 6 dello Statuto del Comune di Cerveteri (approvato con Del. Del Consiglio n° 38 del 6 giugno 2001 e successive modifiche) relativamente al Consiglio comunale dei ragazzi;
In attesa e certi di un Suo pronto riscontro,
Le auguriamo buon lavoro
Il Presidente del Comitato Genitori Salvo D’Acquisto
Federico Schio
Il Vice Presidente del Comitato Genitori Salvo D’Acquisto
Elisabetta Berlese
Alessio Pascucci
c/o Comune di Cerveteri
Piazza Risorgimento, 1
00052 Cerveteri (Rm)
e p.c.
agli Assessori del Comune di Cerveteri
ai Consiglieri Comunali del Comune di Cerveteri
Carissimo neo Sindaco Alessio Pascucci,
prima di tutto ci permetta di congratularci per la sua vittoria elettorale che le permetterà, speriamo, di riportare una stabilità politica e programmatica a Cerveteri.
Ricorderà certamente quello che, come Comitato dei Genitori, le anticipammo nel corso del nostro incontro; non appena sarebbe stato eletto, saremmo venuti a ricordarLe le parole e gli intendimenti che ci aveva espresso (e che Le alleghiamo alla presente).
Per dar seguito a quanto già espresso, e per non perdere altro prezioso tempo, Le chiediamo di:
- Convocare un Consiglio Comunale straordinario ed urgente aperto al pubblico per definire le azioni da intraprendere subito (anche alla luce, di un possibile rigetto, il prossimo 24 maggio, del ricorso presentato dai genitori al TAR) per bloccare l’attuazione del dimensionamento previsto per il prossimo anno scolastico;
- Istituire fin da subito una “Commissione Speciale” (così come normato dagli art. 51 c. 3-4 e 55 c. 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Del. del Consiglio n° 10 del 17 marzo 1998) sul tema della Scuola che comprenda le rappresentanze dei genitori costituite in Comitati, come strumento di attuazione, da Lei indicato nel corso dei nostri incontri, della politica partecipata (in continuità con quanto stabilito anche dall’art. 60 c. 1 dello Statuto del Comune approvato con Del. del Consiglio n° 38 del 6 giugno 2001 e successive integrazioni);
- Individuare gli interventi minimali e la relativa copertura finanziaria per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comprensiva anche dell’installazione di sistemi di allarme anti-intrusione per prevenire il ripetersi degli atti vandalici ai quali abbiamo assistito in questo ultimo mese);
- Dar seguito a quanto previsto dall’Art. 6 dello Statuto del Comune di Cerveteri (approvato con Del. Del Consiglio n° 38 del 6 giugno 2001 e successive modifiche) relativamente al Consiglio comunale dei ragazzi;
In attesa e certi di un Suo pronto riscontro,
Le auguriamo buon lavoro
Il Presidente del Comitato Genitori Salvo D’Acquisto
Federico Schio
Il Vice Presidente del Comitato Genitori Salvo D’Acquisto
Elisabetta Berlese
VERBALE ASSEMBLEA DEI GENITORI 15 MAGGIO 2012 (ora inizio 15.25)
Seguendo l’OdG previsto sono stati affrontati i seguenti temi:
1) Ricorso al TAR: resoconto del lavoro svolto per presentare il ricorso al TAR (notificato il 14 aprile u.s. e per il quale si aspetta il pronunciamento il 24 maggio p.v.). Complessivamente sono state raccolte, e consegnate all’Avv. Stefano Viti 132 adesioni per un totale di 1.056,00 € (presentate in sede di Assemblea tutte le ricevute relative ai diversi passaggi di denaro).
2) Incontri con i candidati Sindaci: nel mese di Aprile i Comitati dei Genitori della Salvo D’Acquisto e del 1° Circolo Didattico hanno incontrato i nove candidati che si sono presentati alle urne nella tornata elettorale dello scorso 6 maggio (sul sito del Comitato ne viene data ampia evidenza). A tutti i candidati sono state formulate due semplici domande: cosa intende fare il futuro Sindaco in merito al progetto di “dimensionamento scolastico” che, in caso di risposta negativa al ricorso presentato dai genitori al Tribunale Amministrativo, dovrà essere applicato a partire dal prossimo Settembre e quali sono i programmi delle diverse coalizioni sul mondo della scuola per il comune di Cerveteri? Come Comitato, siamo convinti che alla politica delle parole debba seguire anche la politica dei fatti che non può e non deve prescindere dal sottoscrivere gli impegni presi durante i nostri incontri. Per questo abbiamo fatto sottoscrivere a tutti i candidati (presentati in sede di Assemblea e visibili sul sito del Comitato) il “Patto per la scuola”, un documento che riepiloga le idee e le volontà sull’universo Scuola che i futuri sindaci di Cerveteri ci hanno illustrato nel corso degli incontri. E’ ferma intenzione che non appena insediata la nuova amministrazione comunale il Comitato andrà a chiedere al nuovo Sindaco che alle promesse seguano i fatti. Il Presidente ed il Vicepresidente stanno predisponendo una lettera che faranno protocollare all’ufficio comunale preposto, il prossimo 22 maggio, nella quale verrà chiesto:
A. La convocazione di un Consiglio Comunale straordinario ed urgente aperto al pubblico per definire le azioni da intraprendere subito in relazione al dimensionamento previsto per il prossimo anno scolastico, qualunque sia l’esito del ricorso;
B. L’Istituzione fin da subito di una “Commissione Speciale” sul tema della Scuola che comprenda le rappresentanze dei genitori costituite in Comitati, come strumento di attuazione della politica partecipata tanto pubblicizzata nel corso degli incontri pre-elettorali
C. L’individuazione degli interventi minimali e la relativa copertura finanziaria per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comprensiva anche dell’installazione di sistemi di allarme anti-intrusione per prevenire il ripetersi degli atti vandalici ai quali abbiamo assistito in questo ultimo mese);
3) Istituzione commissioni in seno al CdG::
E' intenzione della giunta creare delle commissioni che la affianchino nel suo operato.
Le commissioni saranno supervisionate dal presidente, dal vice presidente e da un membro della giunta. Le commissioni al momento ipotizzate (alle quali se ne potranno aggiungere altre su suggerimento dei genitori) sono:
- commissione mensa con attività di visura capitolato e contatti con la commissione mensa della scuola;
- commissione eventi ed iniziative non solo feste, ma organizzazione di incontri tematici con medici e professionisti (contatti con medici delle ASL);
- rapporti con le istituzioni politiche contatti continui con le amministrazioni comunali, provinciali, regionali e tutte le realtà politiche della zona;
- rapporti con la stampa lettura articoli, di tutte le testate, inerenti la scuola ed eventuali risposte e precisazioni;
- rapporti con la scuola contatti continui con i vari dirigenti scolastici;
- reperimento fondi ricerca di norme ed articoli di legge per il reperimento di fondi (nazionali ed europei) ad uso scolastico;
- commissione tecnica segnala ed evidenzia mal funzionamenti o carenze strutturali degli edifici scolastici agli organi competenti.
In risposta ad una specifica domanda "COSA FARA' IL CdG DOPO IL RICORSO" è stato sottolineato che le commissioni sono state pensate proprio per poter lavorare in collaborazione con le istituzioni e come strumento di controllo delle istituzioni stesse, oltre che come controparte che avrà il compito di suggerire le diverse esigenze espresse dall’Assemblea dei Genitori. E’ necessario entrare a far parte attiva (v. punto 2/B) dei tavoli di discussione e progettazione del Comune per contribuire e monitorare le decisioni che verranno prese riguardo il mondo scolastico.
Per la costituzione formale delle commissioni si è deciso di rimandare alla prima Assemblea del Comitato dell’anno scolastico 2012 - 2013
4) Varie ed eventuali:
- Atti vandalici: E’ intervenuto Francesco Ricci (presidente del Consiglio d'istituto) che ha informato che la scuola sta cercando di migliorare la situazione sicurezza con l'istallazione di nuove telecamere, allarmi volumetrici e perimetrali. I presenti sono tutti d'accordo sul fatto che il CdG solleciti il Comune a che prenda il prima possibile provvedimenti, prevedendo soprattutto un piano certo di effettuazione e conclusione dei lavori (cosiddetto GANT). In relazione ai recenti atti avvenuti nella scuola viene data lettura della lettera scritta dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'istituto a condanna di questi atti vandalici (pubblicata anche sul sito del CdG)
- Richiesta al Consiglio di Istituto: al fine di essere sempre più parte attiva nella vita scolastica è volontà del CdG chiedere alla dirigente scolastica di nominare di diritto il presidente ed il vice presidente membri del Consiglio d'istituto (proposta accettata con voto unanime dell'assemblea).
- Dimissioni membro di Giunta ed elezione nuovo membro: a seguito delle dimissioni del membro di giunta Carmelo Segreto si è proceduto alla sostituzione con Fabrizio Nusca (candidato accettato dall'assemblea con voto unanime).
L'assemblea chiederà che la scuola informi e collabori maggiormente con gli altri istituti del paese per evitare che i vari eventi (Consigli di Classe, consegna pagelle, etc) si svolgano contemporaneamente.
Alle 16.30 si scioglie l'assemblea.
Il Segretario
Valentina Coronari
Il VicePresidente
Elisabetta Berlese
Il Presidente
Federico Schio
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Ricordo al TAR: il testo integrale presentato dall'Avvocato (possibile il download nella pagina "Documenti")
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
RICORSO
- Per il COMITATO GENITORI DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO G. CENA” di Cerveteri, in persona del Presidente pro tempore, signora MEDURI Maria, che agisce anche in proprio quale esercente la potestà sulla figlia minore Lepore Rebecca e del vice presidente pro tempore, GIANGIULIO Roberta, che agisce anche in proprio, quale esercente la potestà sul figlio minore Vittorio Origlia;
- Per il COMITATO GENITORI DELLA S.M.S. “SALVO D’ACQUISTO” di Cerveteri, in persona del Presidente pro tempore, SCHIO Federico, che agisce anche in proprio quale esercente la potestà sulla figlia minore Giulia Schio e del vice presidente pro tempore, BERLESE Elisabetta, che agisce anche in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Luca Latini;
- Per i sig.ri DI MARZIO Giuseppina, (C.F.: DMR GPP 69B43 F839E), esercente la potestà sul figlio minore Matteo Mazzeo, frequentante la 1F della S.M.S. “Salvo D’acquisto”, PAOLETTI Antonio, C.F.: (PLT NTN 72°04 H501N), esercente la potestà sul figlio minore Antonio Paoletti, frequentante la 1F della S.M.S. “Salvo D’acquisto”;
- Per le sig.re Manuela MATTICOLI (C.F.: MTT MNL 57B51 C552O), Annamaria CARIOLI (CRL NMR 53T58 G657P), Carla PAOLONI (C.F.: PLN CRL 63L53 C773S), Rosa Marina BURTINI (C.F.: BRT RMR 65D53 C773Z), Catia MARINI (C.F.: MRN CTA 57A56 C552U), Rosella PIERGENTILI (C.F.: PGR RLL 61E51 C552S), Fiammetta DI GIOVANPAOLO (C.F.: DGV FMT 54C44 C552V), Angela ZABERT (C.F.: ZBR NGL 55°68 A662L), Laura DONADON (C.F.: DND LRA 63B64 G773I), Liliana SACCO (C.F.: SCC LLN 62R45 C773S), Monia STERRANTINO (C.F.: STR MNO 71D69 P024W), Marina MURA (C.F.: MRU MRN E68C 773A), Enrica GENTILI (C.F.: GNT NRC 52D48 H501A), Annalucia COPPONI (C.F.: CPP NLC 54S54 H501B), Patrizia TASSI (C.F.: TSS PRZ 53M44 B114U), Giovanna COLLORA’ (C.F.: CLL GNN 73H61 H501Q), insegnanti presso il 1° circolo didattico di Cerveteri “G. Cena”, tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza della Libertà, 20 presso lo studio dell’avv. Stefano Viti (C.F.: VTI SFN 58T14 H501B), p.e.c.: [email protected]. Fax 06/32652774, che li rappresenta e difende giusta deleghe in calce al presente atto
- contro, la Regione Lazio, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, L’ufficio Scolastico regionale per il Lazio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, La provincia di Roma, il Comune di Cerveteri, il 1° circolo didattico di Cerveteri “G. Cena”, la S.M.S. “Salvo D’Acquisto”,l’ I.C. “Marina di Cerveteri e l’I.C. “Don Milani” in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;
- per l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 42 del 3 febbraio 2012, pubblicata sul supplemento ordinario del B.U.R.L. n. 6 del 14 febbraio 2012, recante la approvazione del piano regionale delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2012/2013, con la quale è stata disposta:
● l’Istituzione dell’Istituto Comprensivo con la scuola secondaria di I grado “G.Cena” mediante aggregazione di:
- 6 cicli di scuola primaria per un numero di 30 classi
- 2 cicli di scuola secondaria di primo grado (n. 6 classi)
- 8 sezioni di scuola dell’infanzia
● L’Istituzione dell’Istituto Comprensivo con la scuola secondaria di I grado “S. D’Acquisto” mediante aggregazione di:
- 6 cicli di scuola secondaria di primo grado, per 18 classi
- 2 cicli di scuola primaria per un numero di 10 classi
- 12 sezioni di scuola dell’infanzia
- 1 classe di scuola secondaria di primo grado
- 2 classi di scuola primaria
● il mantenimento dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo “Marina di Cerveteri”
● il mantenimento dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”;
- della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Roma, n. 1136/44 del 28 dicembre 2011, con la quale è stato approvato il piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2012/2013, in parte qua;
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cerveteri, n. 151 del 20 ottobre 2011, con la quale si proposto di approvare la relazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione relativa alla proposta di riorganizzazione della rete scolastica 2012/20113 e di proporre alla provincia di Roma la nuova articolazione riguardante le istituzioni scolastiche della scuola dell’infanzia, primaria e della Scuola secondaria di 1° grado funzionanti nel territorio comunale in parte qua, nonché, ove necessario e per quanto di ragione della proposta dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri, allegata alla prefata deliberazione 151 del 20 ottobre 2011, di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2012/2013;
- del verbale di preintesa per la riorganizzazione della rete scolastica siglato in data 27 settembre 2011 tra i rappresentanti della scuola elementare – 1° circolo didattico – “G.Cena”, la S.M.S. “Salvo D’acquisto”, l’I.C. “Marina di Cerveteri”, l’I..C. “Don Milani” ed il Comune di Cerveteri;
- per l’annullamento di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, ove necessario e per quanto di ragione, del decreto dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio del MIUR n. 22 del 21 febbraio 2012, avente ad oggetto interventi di modifica del preesistente piano di dimensionamento della rete scolastica, delle deliberazione 5064 del 30 novembre 1999 – piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche - e successive modificazioni e integrazioni, del parere reso dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio sulle singole operazioni di dimensionamento della rete scolastica, in parte qua, della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 377 del 2 settembre 2011, con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo sulla programmazione della rete scolastica, per l’anno scolastico 2012/2013 e successive modificazioni, nonché degli atti e dei provvedimenti con i quali si è proceduto alla individuazione delle classi oggetto di spostamento dal 1° circolo didattico “G. Cena” verso l’istituendo Istituto comprensivo “Salvo D’Acquisto” e delle classi oggetto di spostamento dal S.M.S. “Salvo D’acquisto” verso l’istituendo Istituto comprensivo “G. Cena”, nonché del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, in parte qua.
FATTO
Con i provvedimenti indicati in epigrafe le Amministrazioni intimate hanno proceduto a definire le modalità di attuazione del piano regionale di riorganizzazione della rete scolastica, dettando disposizioni anche in ordine al dimensionamento della rete scolastica el Comune di Cerveteri.
Per quanto qui di specifico interesse si premette che, allo stato, la rete scolastica del Comune di Cerveteri è così articolata:
1) 1° circolo didattico: “G. Cena” (scuola elementare e dell’infanzia) per un totale di 1346.
Gli alunni sono in atto dislocati presso il plesso “G. Cena” (sede centrale che ospita la maggior parte delle classi di scuola elementare: 28) presso il plesso “Montessori” (6 classi di scuola dell’infanzia), presso il plesso “Tyrsenia” (10 classi di scuola dell’infanzia) presso l’edificio di via Iocchi (3 classi di scuola elementare) e presso 2 edifici siti di via Marieni (che ospitano, rispettivamente 2 classi di scuola dell’infanzia e 6 classi di scuola elementare).
Giova sottolineare come i plessi di via Iocchi e di via Marieni, sono ospitati in edifici ad uso residenziale e/o commerciale);
2) 2° circolo didattico: Suola Media Statale “Salvo D’Acquisto”.
Tale scuola ospita 582 alunni del medesimo ordine di scuola all’interno dell’unica sede ad uso scolastico;
3) 3° circolo didattico: Istituto “Marina di Cerveteri”, già comprensivo con 1020 alunni;
4) 4° circolo didattico: Istituto “Don Milani”, già comprensivo, con 651 alunni.
Il 1° e il 2° circolo didattico sono collocati all’interno della cittadina di Cerveteri, il 3° circolo si trova in località Cerenova (in prossimità del mare), mentre il 4° circolo è situato in prossimità delle colline adiacenti la cittadina.
Il ridimensionamento della rete scolastica disposto con i provvedimenti gravati, a far tempo dall’anno scolastico 2012/2013, comporterebbe l’acquisizione della autonomia scolastica mediante costituzione di due istituti comprensivi di circa 970 alunni.
In particolare, il Circolo didattico “G. Cena” (che, ad oggi, ospita unicamente 6 cicli di scuola elementare, per un totale di 30 classi), sarebbe eretto ad istituto autonomo comprensivo, mediante l’acquisizione di due cicli di scuola secondaria di I grado dalla attuale S.M.S. “Salvo D’Acquisto” (6 classi).
L’istituendo istituto comprensivo “G. Cena”, dunque, sarebbe costituito da 6 cicli di scuola primaria (30 classi) da due cicli di scuola secondaria di I grado (6 classi) e da 8 sezioni di scuola dell’infanzia.
La popolazione scolastica sarebbe distribuita nei plessi “G. Cena”, nel plesso di via Iocchi, nella scuola d’infanzia “Montessori” e presso il plesso distaccato di via Marieni.
La attuale S.M.S. “Salvo D’Acquisto”, a sua volta, sarebbe eretta ad autonomo istituto comprensivo, mediante l’acquisizione da parte del circolo didattico “G. Cena”, di 2 cicli di scuola primaria (per un totale di 10 classi + 1 classe di nuova costituzione, per un totale, dunque, di 11 classi).
Tale istituendo istituto comprensivo sarebbe dunque costituito da 6 cicli di scuola secondaria di I grado (18 classi + 1 classe istituita nell’a.s. 2011/2012), da 2 cicli di scuola primaria (10 classi + 1 classe già formate nell’a.s. 2011/2012), da 12 sezioni di scuola dell’infanzia.
Nessun intervento di ridimensionamento interesserebbe, peraltro, gli istituti, già comprensivi di Marina di Cerveteri (3° circolo didattico) e, segnatamente, l’istituto già comprensivo “Don Milani” (4° circolo didattico), ancorché il numero attuale degli alunni che lo frequenta sia di gran lunga inferiore al limite dei 1.000,0 alunni previsto dall’articolo 19, 4° comma del d.l. 6 luglio 2011, n, 98, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 2011, n. 111, per gli istituti comprensivi ai fini delle acquisizione della autonomia.
L’attuazione del divisato piano di riorganizzazione delle rete scolastica darà adito ad un processo di mobilizzazione della popolazione scolastica e del personale docente, con significative ricadute vuoi in ordine alla continuità didattica, vuoi in ordine alla qualità ed alla efficienza del servizio di istruzione.
In particolare, si osserva come la attuazione del piano in questione comporterà lo spostamento di oltre 200 alunni di scuola primaria.
Gli edifici scolastici, peraltro, allo stato, non si palesano atti a garantire il regolare svolgimento delle attività curriculari proprie dei discenti dei diversi ordini di scuole che vi confluirebbero (laboratori, mensa, palestre).
Inoltre il servizio di trasporto scolastico, si palesa del tutto inadeguato, avuto riguardo ai diversi orari e moduli osservati dalle classi dei singoli ordini di scuole (materna, elementare, e media) destinate ad essere spostate nell’ambito dei plessi degli istituendi istituti comprensivi.
I ricorrenti, come in epigrafe specificamente indicato, sono genitori esercenti la potestà su discenti che frequentano i plessi scolastici oggetto del piano di ridimensionamento, docenti in servizio presso i medesimi plessi, i quali sono, dunque, all’evidenza, titolari di un interesse attuale, personale, concreto e qualificato all’annullamento degli atti impugnati al pari dei comitati dei genitori dei plessi interessati al piano di riorganizzazione, avuto riguardo, alle finalità declinate nei rispettivi statuti ed alla legittimazione riveniente vuoi dall’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 297 del 1994, vuoi dal rapporto di “vicinitas” con le problematiche incise dagli atti di riordino della rete scolastica rispetto alle finalità statutarie.
Avverso gli atti indicati in epigrafe, dunque, i ricorrenti propongo ricorso, chiedendone l’annullamento siccome illegittimi e gravamente lesivi dei propri diritti ed interessi per i motivi che dappresso saranno partitamente illustrati.
* * *
Prima di procedere alla illustrazione dei motivi di censura ed al fine di consentirne a codesto collegio una più piana e immediata intelligenza, gioverà, peraltro, premettere alcuni
CENNI SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.
A tal fine, onde non appesantire oltre modo la prosa del presente atto, i testi normativi, richiamati, compatibilmente con il rispetto dei canoni della chiarezza espositiva, saranno riportati in nota.
1. L’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59[1] ha previsto che l’autonomia delle istituzioni scolastiche si sarebbe inserita nel processo di riorganizzazione del sistema formativo e che, a tal fine, le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione (eccezion fatta per gli aspetti impingenti sui principi fondamentali e sulle norme generali in materia di istruzione) sarebbero state progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche.
A tanto, il legislatore aveva disposto procedersi attraverso uno o più regolamenti ex art. 17, 2° comma l. 400/88.
Giova sottolineare, come, a mente del 3° comma dell’articolo in discorso “i requisiti dimensionali ottimali per la attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell’ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell’istituzione scolastica sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà della situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell’istituzione scolastica ...”.
La personalità giuridica e l’autonomia, dunque, sarebbero state attribuite man mano che le istituzioni scolastiche avessero raggiunto i prescritti requisiti dimensionali.
2. Successivamente, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112[2], in attuazione di quanto previsto dal Capo I della medesima legge 59 del 1997, agli articoli 135 – 139 aveva dettato norme in materia di conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di istruzione scolastica.
In particolare, l’articolo 136 aveva disposto il trasferimento alle regioni delle funzioni attinenti alla programmazione della rete scolastica.
Il successivo articolo 138, in particolare, aveva previsto la delega alle regioni delle funzioni amministrative inerenti la programmazione sul piano regionale della rete scolastica sulla base dei piani provinciali, avendo cura di assicurare il coordinamento con la programmazione dell’offerta formativa.
Ai Comuni, infine, a mente del successivo articolo 139 sarebbero spettati (limitatamente agli ordini di scuola inferiori alla scuola secondaria di 2° grado) i compiti e le funzioni relative:
- alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- alla redazione dei piani di organizzazione di scuole e l’attuazione degli strumenti di programmazione;
- ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o situazioni di svantaggio;
- al piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, di intesa con le istituzioni scolastiche.
Va peraltro osservato come l’articolo 3 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del titolo V della Costituzione) abbia attribuito alla potestà legislativa concorrente delle Regioni la materia della istruzione, riservando allo Stato unicamente la potestà legislativa in materia di norme generali e di principi fondamentali sull’istruzione[3].
3. Con d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 è stato approvato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche a per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della citata legge 59 del 1997.
In particolare, l’articolo 1, 1° e 2° comma del predetto regolamento hanno previsto che “il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
2. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione”.
L’articolo 2, a sua volta, ha disposto che l’attribuzione della autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa sarebbe stata riconosciuta agli istituti “che raggiungono dimensioni idonee a garantire l’equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell’offerta formativa” e che, a tal fine sarebbero stati definiti “gli ambiti territoriali ... nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa”.
In questo contesto, il regolamento aveva previsto che “per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali” (su tale requisito dimensionale, come si vedrà, è poi intervenuto il decreto legge 98 del 2011, convertito con modificazioni in legge 111 del 2011).
Il 4° comma del medesimo articolo 2 del regolamento in discorso aveva previsto che “nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati:
a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;
d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonchè alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità” e che “qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale”.
Il 5° e il 6° comma del regolamento in discorso, infine, avevano previsto, per quanto qui di interesse, che “qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale” e che “per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna elementare e media ...”.
4. Successivamente l’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione in legge 6 agosto 2008, n. 133[4], con il divisato intento di realizzare le economie di spesa (espressamente indicate nel 6° comma della norma) ha dettato disposizioni in materia di organizzazione scolastica, prevedendo la predisposizione di un apposito piano programmatico di interventi, cui si sarebbe data attuazione attraverso la adozione di uno o più regolamenti.
5. Con d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 sono state dettate “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n., 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
L’articolo 1 del decreto in discorso ha previsto che “1. alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che andra' condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso l'intesa di cui al comma 1”.
Gli articoli 9, 10 e 11 del decreto in questione, inoltre, hanno dettato disposizioni in materia di numero massimo degli alunni per classe rispettivamente per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.
In particolare l’articolo 10, intitolato “disposizioni relative alla scuola primaria” , al comma 1 ha disposto che “1. Salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non piu' di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell' istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il 1° comma del successivo articolo 11, intitolato “disposizioni relative all’istruzione secondaria di primo grado”, dispone a sua volta che “le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non piu' di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unita'. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 16 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze”.
6. l’articolo 19 del decreto legge luglio 2011, n, 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, infine,al 4° comma dell’articolo 19 ha previsto che “per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.
7. Ciò detto,va pure osservato come con sentenza 24 giugno 2009. n. 200, la Corte Costituzionale abbia dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizione di cui alle lettere f-bis) e f-ter) del 4° comma dell’articolo 64 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalle legge 133 del 2008.
Ed invero, alla luce del nuovo riparto di competenze tra lo Stato e le regioni riveniente dalla riforma del titolo V della Costituzione, il Giudice delle leggi ha constatato che “la preordinazione dei criteri volti alla attuazione di tale dimensionamento (della rete scolastica – n.d.r.) ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio economiche di ciascun territorio, che ben possono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell’offerta formativa e, dunque, sulla didattica .... La disposizione in questione, pertanto, lungi dal poter essere qualificata come norma generale sull’istruzione ... invade spazi riservati alla potestà legislativa delle regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell’attività di dimensionamento delle rete scolastica sul territorio”; di tal che “non è consentita, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, emanazione di atti regolamentari”.
Tant’è, chiosa il Giudice delle Leggi, che “il comma 4 quater dello stesso art. 64, introdotto dall’art. 3, comma 1, del successivo decreto legge n. 154 del 2008, come convertito nella legge n. 189 del 2008, [ha] previsto – in sostanziale discontinuità con quanto contenuto nella disposizione censurata – che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze (...) assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche”.
* * *
Ciò detto sul piano dell’inquadramento normativo di riferimento può concludersi, che allo stato:
i la materia del dimensionamento della rete scolastica è attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni;
ii che il concreto dimensionamento della rete scolastica, nell’ambito delle norme generali e dei principi fondamentali dell’istruzione posti dallo Stato, deve rispondere alla esigenza di apprestare sul territorio una adeguata offerta formativa e di garantire, dunque, una efficace azione educativo-didattica, realizzando compiutamente il diritto costituzionale all’apprendimento, anche rimuovendo, in ossequio ai principi di cui cui all’articolo 3 della Costituzione le situazioni di disagio che si frappongano al perseguimento del diritto costituzionale alla istruzione;
iii A tal fine, in ossequio alla logica partecipativa estesa, vuoi agli enti esponenziali delle comunità locali, vuoi alle componenti scolastiche espresse dagli organi collegiali, il dimensionamento delle rete scolastica deve procedere dalla attivazione delle necessarie interlocuzioni procedimentali;
iv infine, il dimensionamento delle rete scolastica, proprio in ossequio alla finalità ad esso sottesa e, segnatamente – ci permettiamo di osservare - alla centralità che dovrebbero rivestire in un paese civile gli investimenti in formazione (ed a meno che non si ritenga – ma ciò implicherebbe una evidente deviazione rispetto ai canoni cui viceversa tale dimensionamento deve ispirarsi – che la finalità ultima altra non sia se non quella di determinare delle mere economie di spesa) dovrebbe procedere dalla attuazione degli interventi necessari ed indispensabili a garantire una adeguata fruizione del servizio di istruzione;
v il dimensionamento della rete scolastica, infine, non potrebbe prescindere oltre che dall’apprestamento dei servizi complementari necessari a garantire una adeguata fruizione dei servizi educativi (mense, palestre, laboratori, trasporti), anche dal previo adeguamento strutturale degli edifici scolastici.
Ed è dunque alle luce di tali principi che occorre scrutinare la legittimità degli atti impugnati, i quali, a ben vedere si palesano chiaramente illegittimi per i seguenti
MOTIVI
Violazione, errata e falsa applicazione art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; violazione, errata e falsa applicazione artt. 3, comma 2, 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; viol. atto di indirizzo D.G.R. 377 del 2.9.2011; difetto di presupposti; eccesso di potere, sotto il profilo sintomatico dello sviamento; erronea od omessa valutazione di circostanze rilevanti; difetto di motivazione in ordine alle risultanze della istruttoria procedimentale. Incongruenza ed illogicità manifeste. Viol. art. 97 Cost e principi generali.
Con i provvedimenti impugnati, dunque, le Amministrazioni intimate hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica del Comune di Cerveteri.
In virtù dei provvedimenti impugnati sono stato istituiti due istituti comprensivi con un numero di alunni pari a circa a 970.
In particolare, con gli atti gravati si è proceduto:
1) alla soppressione del 1° circolo didattico “G.Cena”;
2) alla soppressione della S.M.S. “Salvo D’acquisto”;
3) alla istituzione dell’istituto comprensivo “G.Cena”, mediante aggregazione di:
- scuola dell’Infanzia “Montessori”;
- scuola dell’infanzia di via Marieni;
- scuola primaria “G. Cena”;
- scuola primaria di via Iocchi;
- Scuola secondaria di 1° grado di via Settevene Palo, succursale “S. D’Acquisto”;
4) istituzione dell’Istituto comprensivo “Salvo D’acquisto” mediante aggregazione di:
- Scuola della infanzia “Tyrsenia”;
- Scuola primaria via Settevene Palo;
- Scuola Primaria di via Mariani;
- Scuola secondaria di 1° grado “Salvo D’Acquisto”.
Al riguardo, va preliminarmente osservato, come, ancorché la materia de qua, alle luce degli arresti del Giudice delle Leggi (sent. 13 del 204 e 200 del 2009) rientri nell’ambito della competenza legislativa concorrente delle regioni, nessun atto normativo (da cui gli atti impugnati possano riptere la propria legittimità) risulta essere stato promulgato.
In sostanza la regione Lazio non esercitato in materia la propria competenza legislativa, onde inalveare l’’esercizio dei poteri amministrativi in punto di dimensionamento della rete scolastica.
Ciò detto, giova comunque osservare come, a mente dell’articolo 21 della legge 59 del 1997, i requisiti dimensionali ottimali per la attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle istituzioni scolastiche avrebbero dovuto essere preordinati a “garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione”.
Che tale dovesse essere la filosofia sottesa alla adozione degli atti di dimensionamento delle rete scolastica è fatto palese dallo stesso atto di indirizzo adottato dalla Giunta regionale della Regione Lazio.
Ed infatti, con la deliberazione n. 377 del 2 settembre 2011, la regione Lazio aveva espressamente affermato che “lo strumento del dimensionamento ha come scopo quello di organizzare l’erogazione del servizio scolastico nei vari territori del Lazio, con l’obiettivo di:
- organizzare un’offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattico-educativa;
- realizzare il diritto all’apprendimento;
- ridurre il disagio degli studenti”.
L’articolo 64 del decreto legge 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge 133 del 2008, peraltro, nel dettare disposizioni in materia di organizzazione scolastica, pur affermando in linea di principio la finalità di “una migliore qualificazione dei servizi” ha di fatto cristallizzato la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici, funzionalizzandola al diverso fine di conseguire le economie di spesa indicate nel comma 6 della medesima disposizione.
L’articolo 1 del d.P.R. 81 del 2009, in coerenza con tale intento ha previsto, al secondo comma dell’articolo 2, che “dall’attuazione dei dimensionamento delle rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionati rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica Istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176 ... e in data 24 luglio 1998, n. 331 .... e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevato per l’anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 865 ml di euro entro l’anno scolastico 2011/2012 ...”.
Punto di forza per il conseguimento del divisato intento di riduzione dei “punti di erogazione” è costituito dall’incremento graduale di un punto del rapporto alunni / docenti posto dall’articolo 64, 1° comma del decreto legge 112 del 2008, convertito in legge 133 del 2008.
Ciò detto, va peraltro osservato come gli articoli 3, comma 2, 10 e 11 del d.P.R. 81 del 2009, nel dettare disposizioni in punto di costituzione delle classi della scuola primaria e della scuola secondaria, abbiano previsto che “per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 15 del decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle Finanze”.
Senonché tale piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica non è stato ancora emanato.
Al riguardo si osserva come la sezione 3^ bis di codesto Ecc.mo Tribunale, con sentenza 552/2011 (confermata con il medesimo impianto motivo da Sezione sesta Consiglio di Stato, 9 giugno 2011, n. 3512) abbia statuito che “il conseguente [all’incremento del rapporto alunni/docenti – n.d.r.] maggiore affollamento delle aule e la relativa inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità, costituisce ... implicazione di carattere strutturale non risolubile attraverso misure di carattere meramente organizzativo, ma unicamente affrontabile attraverso una mirata riqualificazione edilizia degli edifici e delle aule.
Non v’è dubbio che le strutture edilizie costituiscano elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico e come tali debbano avere uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali economiche e sociali" .
Ed ancora la sentenza testè citata afferma che “il piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica di cui all’art. 3 del dPR 81/2009 avrebbe dovuto costituire un atto di programmazione (non a caso demandato al concerto tra MIUR e Ministero dell’Economia e delle Finanze) per l’individuazione di obiettivi, risorse e tempi, relativi agli interventi edilizi necessari affinché gli Istituti - rilevabili dall’anagrafe nazionale - inidonei ad ospitare in condizioni di sicurezza e vivibilità il numero degli alunni imposto dalla rivisitazione degli indici di affollamento, fossero messi in condizione di farlo. Nelle more e, limitatamente all’anno scolastico 2009/2010, le scuole interessate dal piano di riqualificazione avrebbero potuto ottenere deroghe in ordine al numero massimo di alunni per aula, potendo continuare ad avvalersi dei vecchi limiti di cui al DM 331/98”.
E’ evidente, dunque, come la mancata adozione del piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica non consentisse alle Amministrazioni intimate di assumere i provvedimenti di soppressione, accorpamento ed aggregazione degli istituti e dei plessi oggetto del presente gravame.
Diversamente opinando, e pur non volendo disconoscere le esigenze di contenimento della spesa pubblica sottese agli interventi di dimensionamento della rete scolastica, si finirebbe per attribuire a tali finalità carattere assolutamente assorbente rispetto alla concorrente e primaria finalità di “garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione”, che, viceversa, dovrebbe ispirare tali provvedimenti.
* * *
Va comunque osservato come in difetto della adozione dei necessari interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, il piano di ridimensionamento della rete scolastica del Comune di Cerveteri, lungi dal consentire una più agevole fruizione del servizio, determinerà conseguenze assolutamente deleterie sulla qualità del servizio di istruzione.
Tale criticità sono ben note, tant’è che la stessa dirigente scolastica dell’attuale 1° circolo didattico “G. Cena”, con nota prot. 1031 del 21 marzo 2011 ha avvertito l’esigenza formulare espressa richiesta per la esecuzione dei lavori necessari per consentire al plesso di ospitare le 6 classi di scuola secondaria di I grado che ospitare.
La Dirigente scolastica, peraltro, ancorchè in tal senso richiesta, ha rifiutato di rilasciare copia della predetta nota.
Di tal che si fa espressa istanza, acciocché codesto Ecc.mo Tribunale voglia disporne l’acquisizione.
Nel dettaglio, va osservato come l’attuale circolo didattico “G. Cena” comprende, oltre alla eponima sede centrale, alcuni plessi distaccati.
Tali plessi e, segnatamente, il plesso di via Marieni e quello di via Iocchi - che ospitano, rispettivamente 2 classi di scuola dell’infanzia e 6 classi di scuola elementare (via Marieni) e 3 classi di scuola elementare (via Iocchi) - sono ubicati in edifici ad uso residenziale (appartamenti) e/o commerciale (box-garage con accesso dalla strada), condotti in locazione dal Comune di Cerveteri e “riadattati” ad uso scolastico.
Nel plesso di via Marieni, peraltro, insistono due corpi distinti, uno dei quali ospita le classi di scuola materna che rimarrebbero di pertinenza dell’istituendo istituto comprensivo “G. Cena” e che presenta al suo interno la mensa, in atto fruita anche dagli alunni della classi di scuola elementare ospitata nell’altro plesso; questi ultimi tuttavia, secondo le disposizioni del piano, sarebbero aggregati all’altro istituendo istituto comprensivo “S. D’Acquisto”.
Inoltre, secondo il piano di dimensionamento oggetto di impugnativa, l’istituendo istituto comprensivo “G. Cena” dovrebbe ospitare 2 cicli di scuola secondaria di II grado (6 classi).
A tale riguardo, si osserva come la attuale struttura scolastica non consenta di ospitare alunni della scuola secondaria di I grado, vuoi per la dimensione delle aule, vuoi per la inidoneità dei servizi igienici (peraltro recentemente ristrutturati).
Questi ultimi, infatti, sono evidentemente concepiti per la fruizione da parte di bambini dai 6 ai dieci anni e, dunque, sono a “misura di bambino”.
Analoghi problemi si presentano, in forma speculare, con riferimento alle classi di scuola elementare che dovrebbero trasferirsi presso la sede della attuale S.M.S. “Salvo D’acquisto”.
Al riguardo, va osservato come tale plesso scolastico, allo stato sia privo di un vero e proprio locale mensa.
Ed infatti, quivi è presente unicamente un container con funzioni di mero punto di ristoro.
Va inoltre osservato come, la palestra sita presso l’attuale I circolo didattico “G. Cena”, già attualmente viene utilizzata dagli alunni della scuola primaria con una turnazione di quindici giorni; di tal che essa non consente di predicare la possibilità per i discenti di suola secondaria di II grado che ivi dovrebbero essere ospitati, di osservare le due ore curricolari di educazione motoria previste per quell’ordine di scuola.
La carenza di spazi didattici e, segnatamente, la assenza di aule, non mancherà inoltre di riflettersi sulla svolgimento delle attività di laboratorio (informativo, linguistico) dei discenti di scuola secondaria di I grado.
In sostanza, al di là della promiscuità tra discenti appartenenti a diversi ordini e gradi di scuola, gli alunni di scuola media avrebbero a tanto concedere, unicamente spazi (limitati) per la didattica “frontale”, ma non avrebbero spazi per lo svolgimento delle altre attività curriculari (laboratori, educazione motoria).
* * *
Un ulteriore elemento di criticità è costituito dalla assenza in atto di un sistema di trasporto scolastico adeguato alle esigenze derivanti dal divisato piano di dimensionamento e, segnatamente, dalle esigenze conseguenti allo spostamento di classi da esso derivante.
Al riguardo, va osservato come attualmente il servizio di trasporto scolastico sia gestito dalla Galatour s.r.l..
Gli studenti trasportati con gli scuolabus sono allo stato così suddivisi: 469 al plesso “G. Cena”, 47 al plesso di via Marieni, 30 al plesso di via Iocchi, 258 alla S.M.S. “Salvo D’Acquisto”.
Gli scuolabus attualmente impiegati per il trasporto in entrata nei plessi di scuola primaria (“G.Cena”, via Marieni e via Iocchi) sono 8.
Per quanto concerne l’uscita i mezzi di trasposto utilizzati sono 7 per l’uscita a modulo (ore 13,30) e 7 per il tempo pieno (ore 16,45).
Quanto al trasporto per gli alunni di scuola secondaria di I grado (la attuale S.M.S. “S. ‘Acquisto”), gli scuolabus utilizzati per il trasporto in entrata sono 9, mente quelli utilizzati per l’uscita sono 6 (per l’uscita delle 14,10) e 1 per il tempo pieno (uscita alle 16,45).
Alcuni degli automezzi raccolgono dapprima gli studenti della scuola secondaria di I grado e, poi, quelli di scuola primaria in fasce e orari diversi (correlate al diverso orario di ingresso: 8,10 per la scuola media e 8,30 per la scuola primaria).
Inversamente, per quanto riguarda l’uscita, gli scuolabus raccolgono dapprima gli studenti della scuola elementare (uscita ore 13,30) e, successivamente, quelli di scuola secondaria (uscita ore 14,10).
Alcuni scuolabus, inoltre, curano il trasporto, sia in entrata che in uscita con gli altri due istituti (“Marina di Cerveteri” e “Don Milani”).
Poiché i 2 plessi distaccati della “G. Cena” (via Marieni e via Iocchi) rispettano, ovviamente lo stesso orario della sede centrale, due “navette” di collegamento curano il trasferimento degli alunni del 1° circolo didattico “G. Cena” dal punto di raccolta ai predetti plessi scolastici.
Si osserva come tale circostanza genera allo stato un ritardo nell’inizio delle lezioni nei predetti plessi di via Marieni e di via Iocchi di circa dieci minuti e la necessità di un analogo anticipo dell’uscita dai medesimi plessi.
Lo spostamento di due cicli di scuola primaria (10 classi) presso l’istituendo istituto comprensivo “S. D’acquisto” e, dunque, la moltiplicazione dei “punti di erogazione” che sotto questo profilo si determinerebbe (vi sarebbero infatti tre plessi di scuola primaria: “G. Cena”, via Marieni e “Salvo D’acquisto”), andrà evidentemente a detrimento dell’orario didattico, determinando un ritardo nell’inizio delle lezioni e, specularmente, una anticipazione della cessazione delle lezioni, onde consentire agli scuolabus, nel rispetto della diversa articolazione dell’orario dei diversi ordini di scuola (e dei vari moduli) di raggiungere i diversi punti di raccolta, in tempo utile per raccogliere i discenti in uscita.
Analoga riduzione dell’orario delle lezioni si produrrà per gli alunni di scuola secondaria di II grado, che, mercè lo spostamento disposto con gli atti impugnati, frequenterebbero i locali dell’attuale 1° circolo didattico “G. Cena”, attesa la necessità di predisporre un servizio di “navetta” per il convogliamento al punto di raccolta degli studenti attualmente previsto per gli alunni della S.M.S. “Salvo D’acquisto”.
In sostanza, una “più agevole fruizione del servizio scolastico” postulerebbe per un incremento del numero di mezzi in servizio in difetto del quale, il frazionamento dei “punti di erogazione” si tradurrà, di contro, in un abbassamento del livello quanti-qualitativo del servizio di istruzione.
Al riguardo, va osservato come lo stesso atto di indirizzo adottato dalla regione (del. 377 del 2 settembre 2011), seppure con riferimento alla diversa ipotesi di soppressione (ma non v’è motivo di ritenere che tale “raccomandazione” non debba operare per la diversa ipotesi di spostamento di classi e/o cicli dall’un plesso ad un altro) aveva previsto che fosse “necessario accertarsi che venga assicurata l’esistenza l’erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli allievi”.
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Non possono tacersi, infine, le conseguenze del piano di dimensionamento della rete scolastica in ordine alla continuità didattica.
E’ evidente, infatti, come l’istituzione dei citati istituti comprensivi e, segnatamente, lo spostamento di classi e di cicli, comporterà che numerosi docenti, verranno a trovarsi nella condizione di “perdenti posto” con la conseguente attivazione delle procedure di mobilità.
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Si è dunque adeguatamente illustrata la inidoneità degli interventi disposti dagli atti impugnati al fine di garantire la migliore fruizione del servizio scolastico.
Ed infatti, per quanto detto, il piano di dimensionamento delle rete scolastica si palesa del tutto disancorato dalla adozione delle misure idonee, vuoi sul piano strutturale, vuoi sul piano dei servizi accessori e complementari a garantire il perseguimento di quello che dovrebbe essere il suo obiettivo proprio, cioè a dire il conseguimento di una maggiore efficacia della erogazione dei servizi di istruzione e formazione, palesandosi piuttosto ispirato unicamente ad esigenze di contenimento della spesa.
In particolare, gli atti dimensionamento della rete scolastica, lasciano insoluti una serie di problemi di non poco momento che hanno intuitiva inerenza con la fruizione del servizio scolastico e, segnatamente:
- la idoneità delle strutture ad ospitare i discenti in accordo con i trasferimenti di classi e di cicli disposti, avuto riguardo alla coesistenza di diversi ordini di scuole nei medesimi plessi;
- la attivazione di una adeguato servizio di trasporto scolastico;
- la attivazione di un servizio mensa adeguato quale conseguenza dei divisati spostamenti di classi dall’uno all’altro plesso;
- la perdita di continuità didattica.
Peraltro la inidoneità degli atti impugnati a disegnare un sistema educativo adeguato, anche in prospettiva alle esigenza della comunità locale emerge anche sotto un altro profilo.
Con la deliberazione n. 151 del 20 ottobre 2011, il Comune di Cerveteri ha deliberato di approvare la proposta di riorganizzazione delle rete scolastica predisposta dall’assessorato alla pubblica istruzione delle medesima amministrazione.
Ebbene da tale proposta emerge che il numero delle famiglie residenti nel Comune di Cerveteri dall’anno 2006 ha subito un incremento del 9,5% e che “i minori residenti al 1.1.2010 sono 6.410” e che “la percentuale di minori sulla popolazione residente [è] pari al 18% della popolazione residente.
Non solo.
Dalla stessa proposta di apprende che il dato relativo alla incidenza percentuale della popolazione minorenne nel Comune di Cerveteri “trova conferma se analizziamo l’incremento demografico minorile dal 2000 al 2010.
Il Distretto F2, in questo lasso di tempo, ha incrementato la popolazione minore del 35,4% a fronte di incrementi nella Provincia di Roma, nella Regione Lazio e in Italia, rispettivamente del 15,4%, 9,6% e 2,9%”.
Insomma il Comune di Cerveteri di caratterizza per una significativa tendenza all’incremento del numero delle famiglie residenti e, segnatamente, della popolazione in età scolare.
Codesto Collegio non mancherà di apprezzare tale circostanza quale cifra della assoluta incoerenza ed incongruità, ridondante in un evidente vizio della funzione, degli atti impugnati, anche e proprio avuto riguardo all’istruttoria condotta in ordine alla caratteristiche ed alle linee di tendenza demografiche del territorio.
Non v’è chi non veda, infatti, come a fronte del rilevato incremento del 35,4% della popolazione minorile, l’obiettivo del migliore fruizione del servizio scolastico non potesse essere affrontato con gli interventi predicati dagli atti impugnati e, dunque, con la adozione di misure di carattere meramente “amministrativo” e con una disordinata mobilità dei discenti, nemmeno assistita dall’apprestamento dei necessari servizi strumentali.
Va da ultimo osservato come tale problematica scolastica è sono sfuggita alla Amministrazione provinciale.
Nella deliberazione 1136/44 del 28 dicembre 2011, infatti, la Provincia di Roma, non ha mancato di sottolineare come “una riforma di tale portata necessiterebbe di più tempo a disposizione al fine di analizzare nel dettaglio i reali flussi degli alunni da un ciclo all’altro, evitando mere composizioni numeriche nell’intento di non vanificare la ratio dell’intervento”.
2. violazione del. 233 del 2 settembre 2011, viol. art. 4 d.P.R. 233 del 1998. viol. rt. T.U. 297 del 1994, viol. art. 2 l. 241 del 1990; difetto di motivazione. Viol. art. 97 Cost e principi generali. Eccesso di potere sotto il profilo della errata od omesse valutazione di fatti e circostanze rilevanti. Illogicità. Irrazionalità ed incongruenza manifeste.
La deliberazione n. 377 del 2 settembre 2011, recante l’atto di indirizzo della regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica aveva previsto che “la definizione del piano regionale non può non scaturire da una interlocuzione tra i diversi livelli e ruoli istituzionali e, quindi, dalla formulazione di proposte, condivise in sede di Osservatori provinciali, elaborate dalle Amministrazioni provinciali e tradotte nei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.
Per realizzare detta condivisione le province avranno cura di acquisire, ai sensi e secondo le modalità descritte nel d.P.R. 233/98:
- le proposte dei Comuni che avranno raccolto i parere dei Consiglio di Istituto delle scuola primarie e secondarie di I grado;
- i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II grado interessate alle proposte di modifica”.
Il modello procedimentale disegnato dal predetto atto di indirizzo sulla scorta delle disposizioni di cui al d.P.R. 233 del 1998 e, segnatamente dell’articolo 4 è, dunque, improntato sulla esigenza di garantire la più ampia partecipazione delle comunità locali e delle componenti scolastiche espresse dagli organi collegiali della scuola.
* * *
Orbene, in data 30 settembre 2011, tra i rappresentanti della scuola “G.Cena”, della S.M.S. “Salvo D’Acquisto” dell’I.C. “Marina di Cerveteri”, dell’I.C. “Don Milani” ed il Comune di Cerveteri, veniva siglata una preintesa per la riorganizzazione della rete scolastica.
In tale preintesa, assai significativamente le amministrazioni rilevavano come “la realizzazione di nuovi istituti comprensivi, oltre quelli già istituiti: I.C. Don Milani, con circa 650 alunni e I.C. Marina di Cerveteri, con circa 1020 alunni, potrebbe rispondere alle ragioni tecnico-organizzative e di contenimento della spesa imposte dal legislatore”.
Di conseguenza, sulla scorta degli indirizzi formulati dalla regione con la citata deliberazione n. 377 del 2 settembre 2011 si formulava la seguente ipotesi:
A) realizzazione di un istituto comprensivo “S. D’Acquisto” con annessione oltre che della scuola secondaria di primo grado “S. D’Acquisto” della scuola dell’infanzia Tyrsenia, scuola dell’infanzia e scuola primaria di via Marieni, per un totale di 967 utenti circa;
B) realizzazione di un Istituto comprensivo “G. Cena” che prevede, oltre della scuola primaria “G. Cena”, l’accoglimento di un corso completo di scuola secondaria di primo grado, da realizzarsi presumibilmente presso il presso di via Iocchi, i mantenimento della scuola dell’Infanzia di via Iocchi, il mantenimento della scuola dell’infanzia Montessori, per un totale di 970 utenti circa”
i sottoscrittori della preintesa disponevano che il testo della stessa fosse trasmesso per il tramite dei dirigenti scolastici ai Consiglio di Circolo e di Istituto per l’acquisizione dei relativi pareri.
* * *
A tale riguardo, si osserva come il Consiglio di istituto della S.M.S. “Salvo D’Acquisto”, avesse protestato per la omessa attivazione delle necessarie interlocuzioni procedimentali, mostrando, comunque, la propria ferma contrarietà alle scelte operate in punto di dimensionamento della rete scolastica e formulando ipotesi alternative, che tuttavia, non sono state tenute in alcun conto.
Ed infatti, nella seduta del 7 marzo 2012, il Presidente del Consiglio di Istituto esprimeva “il rammarico per le problematiche insorte a seguito dell’applicazione del D.P.R. n. 233/98”, rappresentando, in particolare, che “il decreto attuativo ... che prevede la verticalizzazione delle sue scuole “G. Cena e S. D’Acquisto [aveva] causato malumori e lamentele dell’utenza che si [era] vista esclusa, da parte del Comune, dalla consultazione preventiva” .
Inoltre, il Presidente del Consiglio di Istituto, illustrava “l’altro problema che preoccupa o genitori ovvero la collocazione delle classi nelle due scuole che diverranno istituti comprensivi, con i tre ordini di scuola di base dalle esigenze e carattersitcihe diverse”.
Al riguardo un altro componente del Consiglio di Istituto, la signora Mordenti, manifestava la sua preoccupazione, sottolineando “che le classi della scuola elementare sono troppo piccole per accogliere alunni di una fascia di età più grande e che la palestra, per problemi anche strutturali, non è utilizzabile e non ci sono laboratori di informatica”.
Il problema della ampiezza delle aule veniva stigmatizzato anche dal sig. Lops, il quale ne sottolineava le implicazioni “anche dal punto di vista della sicurezza e sanitario”.
Il sig. Ottone, a sua volta, nella sua duplice veste membro del medesimo Consiglio di Istituto per la componente genitori ed organizzatore del servizio di trasporto scolastico, sottolineava le “difficoltà di assicurare il trasporto degli alunni sia per gli orari sia per le dislocazioni dei plessi”.
Il Presidente concludeva, dunque, che “sarebbero state certamente auspicabili soluzioni diverse, tra le quali quella di dividere l’istituto Don Milani, non rispondente ai parametri numerici”.
Va sottolineato come nel corso della riunione, il Dirigente scolastico avesse auspicato “l’impegno del Comune per mettere in sicurezza gli ambienti che verranno utilizzati per la nuova situazione”.
All’esito della discussione il Consiglio di Istituto approvava la seguente proposta: “non spostare geograficamente le sezioni della scuola Salvo D’Acquisto e della primaria del Cena, di spostare scuole competenze delle rispettive dirigenze nei termini previsti dal decreto. In questo modo si fanno salve tutte le problematiche connesse alla continuità didattica e ai servizi annessi, ovvero trasporto e refezione. Si ritiene inoltre che i rispettivi spazi esistenti siano in tutto più idonei ai rispettivi gradi di istruzione. Si è al corrente che questa soluzione è già adottata in vari circoli nella regione ed è equivalente allo spostamento del plesso Tyrsenia e Marieni”
* * *
Il Consiglio di Circolo della scuola elementare “G. Cena” si riuniva in data 10 ottobre 2011, con all’ordine del giorno la riorganizzazione della rete scolastica.
Nel corso della riunione, il Dirigente scolastico evidenziava “le criticità delle proposta presentata dal Comune”, illustrandone “al Consiglio di circolo le possibili conseguenze” e., dunque, leggeva al Consiglio “un documento da inviare al Comune con evidenziate le criticità e la possibili soluzioni”.
Tale documento, all’esito della discussione veniva modificato, addivenendosi alla formulazione della seguente proposta alternativa:
1) accorpamento della scuola media Salvo D’Acquisto al primo circolo;
2) cessione della scuola Tyrsenia all’Istituto comprensivo Marina di Cerveteri e accorpamento della scuola media Salvo D’Acquisto al primo circolo”.
Il Consiglio di circolo, in particolare nel formulare le proposte alternative sopra riferite, rilevava l’emergenza di “alcuni elementi che sembrano contrastare con lo spirito delle norme sopra citate
In particolare per quanto riguarda la validità dell’offerta formativa e la durata nel tempo”.
In particolare il Consiglio di circolo rilevava come “oltre che dal punto di vista didattico anche dal punto di vista organizzativo si evidenziav[ano] difficoltà non indifferenti”.
Ed invero “una sezione di scuola secondaria in luogo di almeno tre non potrebbe garantire un organico stabile dovendo molte cattedre essere costituite da spezzoni di orario con conseguente balletto dei professori, instabilità, nomina di docenti con ritardo da parte del CSA, trasferimenti, ecc.”.
Il Consiglio di circolo riteneva, dunque, “opportuno valutare con attenzione prima di arrivare ad una proposta definitiva, tutte le variabili in gioco tenendo a cuore soprattutto la salvaguardia del percorso degli allievi e le esigenze delle famiglie”.
Il Consiglio di circolo, dunque, alla luce di tali considerazioni concludeva con la formulazione della surriferita proposta.
Sembra soltanto il caso di rilevare come tale proposta, avrebbe realizzato il divisato intento di realizzare due istituti comprensivi, senza tuttavia comportare deleteri spostamenti della popolazione scolastica ed ovviando, dunque, alle problematiche evidenziate anche dal Consiglio di istituto della S.M.S. “Salvo D’Acquisto”.
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Insomma, la adozione degli atti impugnati non ha visto il prescritto coinvolgimento delle componenti scolastiche e, laddove indicazioni alternative sono state formulare, esse sono state del tutto neglette dall’Amministrazione comunale e dalla regione Lazio, che anzi con le deliberazioni 151 del 20 dicembre 2011 e 42 del 3 febbraio 2012, non solo hanno senz’altro proceduto al divisato piano di riorganizzazione della rete scolastica nella sua originaria formulazione, ma nemmeno si sono peritate di prendere posizione in ordine alle ipotesi alternative formulate, non foss’altro che per confutarne la fattibilità e, comunque, di ostendere una adeguato supporto motivazione alla scelte compiute.
* * *
Questa difesa non ignora, evidentemente, come il sindacato del Giudice Amministrativo in ordine alle scelte di natura pianificatoria non può spingersi a sindacare il merito delle scelte compiute dall’Amministrazione e che rispetto ad atti di natura pianificatoria non sarebbe nemmeno predicabile il difetto di motivazione.
Va tuttavia osservato come tale limite non può considerarsi avere natura assoluta.
Ed invero, la sfera di discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione non può spingersi fino ad escludere la sindacabilità delle scelte dell’Amministrazione qualora esse si manifestino (come si è dimostrato nel caso di specie) affette da profili di abnorme illogicità o da profili di eccesso di potere per palese travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.
Le argomentate considerazioni svolte a sostegno delle censure articolate in ricorso depongono invero per la manifesta illogicità ed irragionevolezza degli atti impugnati.
Si è – crediamo – sufficientemente dimostrato come gli interventi divisati dall’impugnato piano di riordino della rete scolastica del comune di Cerveteri, lungi dal procurare significativi incrementi dei livelli di fruizione dei servizi scolastici, comporteranno piuttosto seri problemi, logistici e didattici.
Si osserva inoltre come l’articolo 19, comma 4 della legge n. 111 del 2001, si limitava a prevede che il limite minimo di alunni necessario per il conseguimento della autonomia fosse di 1.000.
Non può non apparire singolare, allora, come, per un verso, non si sia presa neanche in considerazione la possibilità di intervenire sul dimensionamento dell’I.C. comprensivo “Don Milani”, che ha una popolazione scolastica di 651 alunni e, per altro verso, non si sia minimamente considerata la possibilità di poter conseguire i divisati risparmi di spesa, operando sul piano del mero accorpamento delle strutture amministrative, mantenendo invariati i “punti di erogazione” e, segnatamente, la dedotta perniciosa mobilità dei discenti, in un contesto di inadeguatezza strutturale e logistica.
Per non tacere, infine, della circostanza che la scelta delle classi da trasferire, sarebbe ancorata ad un ... sorteggio e, dunque, procederebbe dalla premessa definizione di alcun criterio discretivo ed operativo.
ISTANZA DI SOSPENSIVA
Il fumus è nei motivi di ricorso.
Si vuole soltanto qui ribadire, che, ove fosse dato corso al piano di dimensionamento della rete scolastica del Comune di Cerveteri come riveniente dagli atti impugnati, l’anno scolastico 2012/2013, inizierebbe all’insegna del più totale caos organizzativo e, segnatamente, all’insegna della discontinuità didattica, della impossibilità di attendere allo svolgimento della attività curriculari da parte degli alunni di scuola secondaria di I grado, della inidoneità logistica e sanitaria dei locali e dei servizi ad ospitare gli alunni destinati al trasferimento di plesso, della assenza di una adeguato servizio di scuolabus e di un servizio mensa in grado di offrire risposta ai diversi moduli in atto presso i diversi ordini di scuola che confluirebbero nei plessi accorpati.
Al tale riguardo va osservato come la IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome, in data 24 gennaio 2012 aveva formulato la richiesta di raggiungere l’obiettivo dei parametri indicati nella norma dell’articolo 19 della legge 111 del 2011 entro l’anno scolastico 2014/2015, esprimendo grande preoccupazione per la funzionalità del nostro sistema scolastico.
Ciò detto, e considerato che nessuna risposta è stata fornita, dalla Amministrazione Civica in ordine alla risoluzione delle problematiche congiuntamente rappresentate dagli organi collegiali del primo circolo didattico “G. Cena” e della S.M.S. “Salvo D’Acquisto” in ordine alla idoneità delle classi, alla rilevata inadeguatezza del sistema di trasporto scolastico ed al servizio di mensa, appare predicabile la sospensione degli atti impugnati.
Ed invero il pregiudizio che i discenti e le loro famiglie subirebbero dalla esecuzione degli interventi di dimensionamento della rete scolastica appare senz’altro connotato dai requisiti della irreparabilità e, nell’ambito della doverosa comparazione di interessi, appare senz’altro prevalente, siccome impingente sul diritto all’istruzione sui concorrenti interessi.
P.Q.M.
I ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, chiedono che l’Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati.
In via incidentale, i ricorrenti chiedono che l’Ecc.mo TAR adito voglia sospendere l’esecuzione degli atti impugnati.
Si chiede di essere ascoltati in Camera di Consiglio.
Roma, 13 aprile 2012
avv. Stefano Viti
[1] L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia della istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3, attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti (1).
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto di apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome (2).
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi (3).
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri (4):
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p) ;
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g) ;
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i) ;
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presente ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20- bis . Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (5) (6).
[2] Articolo 135 Oggetto. 1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 136 Definizioni1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.
2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.
Articolo 137
Competenze dello Stato. 1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.
Articolo 138
Deleghe alle regioni. 1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia (1).
(1) I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici dall'art. 2, l. 21 dicembre 1999, n. 508.
Articolo 139
Trasferimenti alle province ed ai comuni. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.
[3] La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (2).
[II] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (3);
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
[III] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (2).
[IV] Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
[V] Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (4) (5).
[VI] La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
[VII] Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
[VIII] La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
[IX] Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato
[4] 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili (1).
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico (2).
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (3);
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa (4);
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti (5) (6) (7).
4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo» (8).
4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4 (9).
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009 (10).
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle modalita' di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali (11).
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (12).
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti (13).
RICORSO
- Per il COMITATO GENITORI DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO G. CENA” di Cerveteri, in persona del Presidente pro tempore, signora MEDURI Maria, che agisce anche in proprio quale esercente la potestà sulla figlia minore Lepore Rebecca e del vice presidente pro tempore, GIANGIULIO Roberta, che agisce anche in proprio, quale esercente la potestà sul figlio minore Vittorio Origlia;
- Per il COMITATO GENITORI DELLA S.M.S. “SALVO D’ACQUISTO” di Cerveteri, in persona del Presidente pro tempore, SCHIO Federico, che agisce anche in proprio quale esercente la potestà sulla figlia minore Giulia Schio e del vice presidente pro tempore, BERLESE Elisabetta, che agisce anche in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Luca Latini;
- Per i sig.ri DI MARZIO Giuseppina, (C.F.: DMR GPP 69B43 F839E), esercente la potestà sul figlio minore Matteo Mazzeo, frequentante la 1F della S.M.S. “Salvo D’acquisto”, PAOLETTI Antonio, C.F.: (PLT NTN 72°04 H501N), esercente la potestà sul figlio minore Antonio Paoletti, frequentante la 1F della S.M.S. “Salvo D’acquisto”;
- Per le sig.re Manuela MATTICOLI (C.F.: MTT MNL 57B51 C552O), Annamaria CARIOLI (CRL NMR 53T58 G657P), Carla PAOLONI (C.F.: PLN CRL 63L53 C773S), Rosa Marina BURTINI (C.F.: BRT RMR 65D53 C773Z), Catia MARINI (C.F.: MRN CTA 57A56 C552U), Rosella PIERGENTILI (C.F.: PGR RLL 61E51 C552S), Fiammetta DI GIOVANPAOLO (C.F.: DGV FMT 54C44 C552V), Angela ZABERT (C.F.: ZBR NGL 55°68 A662L), Laura DONADON (C.F.: DND LRA 63B64 G773I), Liliana SACCO (C.F.: SCC LLN 62R45 C773S), Monia STERRANTINO (C.F.: STR MNO 71D69 P024W), Marina MURA (C.F.: MRU MRN E68C 773A), Enrica GENTILI (C.F.: GNT NRC 52D48 H501A), Annalucia COPPONI (C.F.: CPP NLC 54S54 H501B), Patrizia TASSI (C.F.: TSS PRZ 53M44 B114U), Giovanna COLLORA’ (C.F.: CLL GNN 73H61 H501Q), insegnanti presso il 1° circolo didattico di Cerveteri “G. Cena”, tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza della Libertà, 20 presso lo studio dell’avv. Stefano Viti (C.F.: VTI SFN 58T14 H501B), p.e.c.: [email protected]. Fax 06/32652774, che li rappresenta e difende giusta deleghe in calce al presente atto
- contro, la Regione Lazio, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, L’ufficio Scolastico regionale per il Lazio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, La provincia di Roma, il Comune di Cerveteri, il 1° circolo didattico di Cerveteri “G. Cena”, la S.M.S. “Salvo D’Acquisto”,l’ I.C. “Marina di Cerveteri e l’I.C. “Don Milani” in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;
- per l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 42 del 3 febbraio 2012, pubblicata sul supplemento ordinario del B.U.R.L. n. 6 del 14 febbraio 2012, recante la approvazione del piano regionale delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2012/2013, con la quale è stata disposta:
● l’Istituzione dell’Istituto Comprensivo con la scuola secondaria di I grado “G.Cena” mediante aggregazione di:
- 6 cicli di scuola primaria per un numero di 30 classi
- 2 cicli di scuola secondaria di primo grado (n. 6 classi)
- 8 sezioni di scuola dell’infanzia
● L’Istituzione dell’Istituto Comprensivo con la scuola secondaria di I grado “S. D’Acquisto” mediante aggregazione di:
- 6 cicli di scuola secondaria di primo grado, per 18 classi
- 2 cicli di scuola primaria per un numero di 10 classi
- 12 sezioni di scuola dell’infanzia
- 1 classe di scuola secondaria di primo grado
- 2 classi di scuola primaria
● il mantenimento dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo “Marina di Cerveteri”
● il mantenimento dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”;
- della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Roma, n. 1136/44 del 28 dicembre 2011, con la quale è stato approvato il piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2012/2013, in parte qua;
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cerveteri, n. 151 del 20 ottobre 2011, con la quale si proposto di approvare la relazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione relativa alla proposta di riorganizzazione della rete scolastica 2012/20113 e di proporre alla provincia di Roma la nuova articolazione riguardante le istituzioni scolastiche della scuola dell’infanzia, primaria e della Scuola secondaria di 1° grado funzionanti nel territorio comunale in parte qua, nonché, ove necessario e per quanto di ragione della proposta dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri, allegata alla prefata deliberazione 151 del 20 ottobre 2011, di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2012/2013;
- del verbale di preintesa per la riorganizzazione della rete scolastica siglato in data 27 settembre 2011 tra i rappresentanti della scuola elementare – 1° circolo didattico – “G.Cena”, la S.M.S. “Salvo D’acquisto”, l’I.C. “Marina di Cerveteri”, l’I..C. “Don Milani” ed il Comune di Cerveteri;
- per l’annullamento di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, ove necessario e per quanto di ragione, del decreto dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio del MIUR n. 22 del 21 febbraio 2012, avente ad oggetto interventi di modifica del preesistente piano di dimensionamento della rete scolastica, delle deliberazione 5064 del 30 novembre 1999 – piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche - e successive modificazioni e integrazioni, del parere reso dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio sulle singole operazioni di dimensionamento della rete scolastica, in parte qua, della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 377 del 2 settembre 2011, con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo sulla programmazione della rete scolastica, per l’anno scolastico 2012/2013 e successive modificazioni, nonché degli atti e dei provvedimenti con i quali si è proceduto alla individuazione delle classi oggetto di spostamento dal 1° circolo didattico “G. Cena” verso l’istituendo Istituto comprensivo “Salvo D’Acquisto” e delle classi oggetto di spostamento dal S.M.S. “Salvo D’acquisto” verso l’istituendo Istituto comprensivo “G. Cena”, nonché del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, in parte qua.
FATTO
Con i provvedimenti indicati in epigrafe le Amministrazioni intimate hanno proceduto a definire le modalità di attuazione del piano regionale di riorganizzazione della rete scolastica, dettando disposizioni anche in ordine al dimensionamento della rete scolastica el Comune di Cerveteri.
Per quanto qui di specifico interesse si premette che, allo stato, la rete scolastica del Comune di Cerveteri è così articolata:
1) 1° circolo didattico: “G. Cena” (scuola elementare e dell’infanzia) per un totale di 1346.
Gli alunni sono in atto dislocati presso il plesso “G. Cena” (sede centrale che ospita la maggior parte delle classi di scuola elementare: 28) presso il plesso “Montessori” (6 classi di scuola dell’infanzia), presso il plesso “Tyrsenia” (10 classi di scuola dell’infanzia) presso l’edificio di via Iocchi (3 classi di scuola elementare) e presso 2 edifici siti di via Marieni (che ospitano, rispettivamente 2 classi di scuola dell’infanzia e 6 classi di scuola elementare).
Giova sottolineare come i plessi di via Iocchi e di via Marieni, sono ospitati in edifici ad uso residenziale e/o commerciale);
2) 2° circolo didattico: Suola Media Statale “Salvo D’Acquisto”.
Tale scuola ospita 582 alunni del medesimo ordine di scuola all’interno dell’unica sede ad uso scolastico;
3) 3° circolo didattico: Istituto “Marina di Cerveteri”, già comprensivo con 1020 alunni;
4) 4° circolo didattico: Istituto “Don Milani”, già comprensivo, con 651 alunni.
Il 1° e il 2° circolo didattico sono collocati all’interno della cittadina di Cerveteri, il 3° circolo si trova in località Cerenova (in prossimità del mare), mentre il 4° circolo è situato in prossimità delle colline adiacenti la cittadina.
Il ridimensionamento della rete scolastica disposto con i provvedimenti gravati, a far tempo dall’anno scolastico 2012/2013, comporterebbe l’acquisizione della autonomia scolastica mediante costituzione di due istituti comprensivi di circa 970 alunni.
In particolare, il Circolo didattico “G. Cena” (che, ad oggi, ospita unicamente 6 cicli di scuola elementare, per un totale di 30 classi), sarebbe eretto ad istituto autonomo comprensivo, mediante l’acquisizione di due cicli di scuola secondaria di I grado dalla attuale S.M.S. “Salvo D’Acquisto” (6 classi).
L’istituendo istituto comprensivo “G. Cena”, dunque, sarebbe costituito da 6 cicli di scuola primaria (30 classi) da due cicli di scuola secondaria di I grado (6 classi) e da 8 sezioni di scuola dell’infanzia.
La popolazione scolastica sarebbe distribuita nei plessi “G. Cena”, nel plesso di via Iocchi, nella scuola d’infanzia “Montessori” e presso il plesso distaccato di via Marieni.
La attuale S.M.S. “Salvo D’Acquisto”, a sua volta, sarebbe eretta ad autonomo istituto comprensivo, mediante l’acquisizione da parte del circolo didattico “G. Cena”, di 2 cicli di scuola primaria (per un totale di 10 classi + 1 classe di nuova costituzione, per un totale, dunque, di 11 classi).
Tale istituendo istituto comprensivo sarebbe dunque costituito da 6 cicli di scuola secondaria di I grado (18 classi + 1 classe istituita nell’a.s. 2011/2012), da 2 cicli di scuola primaria (10 classi + 1 classe già formate nell’a.s. 2011/2012), da 12 sezioni di scuola dell’infanzia.
Nessun intervento di ridimensionamento interesserebbe, peraltro, gli istituti, già comprensivi di Marina di Cerveteri (3° circolo didattico) e, segnatamente, l’istituto già comprensivo “Don Milani” (4° circolo didattico), ancorché il numero attuale degli alunni che lo frequenta sia di gran lunga inferiore al limite dei 1.000,0 alunni previsto dall’articolo 19, 4° comma del d.l. 6 luglio 2011, n, 98, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 2011, n. 111, per gli istituti comprensivi ai fini delle acquisizione della autonomia.
L’attuazione del divisato piano di riorganizzazione delle rete scolastica darà adito ad un processo di mobilizzazione della popolazione scolastica e del personale docente, con significative ricadute vuoi in ordine alla continuità didattica, vuoi in ordine alla qualità ed alla efficienza del servizio di istruzione.
In particolare, si osserva come la attuazione del piano in questione comporterà lo spostamento di oltre 200 alunni di scuola primaria.
Gli edifici scolastici, peraltro, allo stato, non si palesano atti a garantire il regolare svolgimento delle attività curriculari proprie dei discenti dei diversi ordini di scuole che vi confluirebbero (laboratori, mensa, palestre).
Inoltre il servizio di trasporto scolastico, si palesa del tutto inadeguato, avuto riguardo ai diversi orari e moduli osservati dalle classi dei singoli ordini di scuole (materna, elementare, e media) destinate ad essere spostate nell’ambito dei plessi degli istituendi istituti comprensivi.
I ricorrenti, come in epigrafe specificamente indicato, sono genitori esercenti la potestà su discenti che frequentano i plessi scolastici oggetto del piano di ridimensionamento, docenti in servizio presso i medesimi plessi, i quali sono, dunque, all’evidenza, titolari di un interesse attuale, personale, concreto e qualificato all’annullamento degli atti impugnati al pari dei comitati dei genitori dei plessi interessati al piano di riorganizzazione, avuto riguardo, alle finalità declinate nei rispettivi statuti ed alla legittimazione riveniente vuoi dall’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 297 del 1994, vuoi dal rapporto di “vicinitas” con le problematiche incise dagli atti di riordino della rete scolastica rispetto alle finalità statutarie.
Avverso gli atti indicati in epigrafe, dunque, i ricorrenti propongo ricorso, chiedendone l’annullamento siccome illegittimi e gravamente lesivi dei propri diritti ed interessi per i motivi che dappresso saranno partitamente illustrati.
* * *
Prima di procedere alla illustrazione dei motivi di censura ed al fine di consentirne a codesto collegio una più piana e immediata intelligenza, gioverà, peraltro, premettere alcuni
CENNI SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.
A tal fine, onde non appesantire oltre modo la prosa del presente atto, i testi normativi, richiamati, compatibilmente con il rispetto dei canoni della chiarezza espositiva, saranno riportati in nota.
1. L’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59[1] ha previsto che l’autonomia delle istituzioni scolastiche si sarebbe inserita nel processo di riorganizzazione del sistema formativo e che, a tal fine, le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione (eccezion fatta per gli aspetti impingenti sui principi fondamentali e sulle norme generali in materia di istruzione) sarebbero state progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche.
A tanto, il legislatore aveva disposto procedersi attraverso uno o più regolamenti ex art. 17, 2° comma l. 400/88.
Giova sottolineare, come, a mente del 3° comma dell’articolo in discorso “i requisiti dimensionali ottimali per la attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell’ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell’istituzione scolastica sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà della situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell’istituzione scolastica ...”.
La personalità giuridica e l’autonomia, dunque, sarebbero state attribuite man mano che le istituzioni scolastiche avessero raggiunto i prescritti requisiti dimensionali.
2. Successivamente, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112[2], in attuazione di quanto previsto dal Capo I della medesima legge 59 del 1997, agli articoli 135 – 139 aveva dettato norme in materia di conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di istruzione scolastica.
In particolare, l’articolo 136 aveva disposto il trasferimento alle regioni delle funzioni attinenti alla programmazione della rete scolastica.
Il successivo articolo 138, in particolare, aveva previsto la delega alle regioni delle funzioni amministrative inerenti la programmazione sul piano regionale della rete scolastica sulla base dei piani provinciali, avendo cura di assicurare il coordinamento con la programmazione dell’offerta formativa.
Ai Comuni, infine, a mente del successivo articolo 139 sarebbero spettati (limitatamente agli ordini di scuola inferiori alla scuola secondaria di 2° grado) i compiti e le funzioni relative:
- alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- alla redazione dei piani di organizzazione di scuole e l’attuazione degli strumenti di programmazione;
- ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o situazioni di svantaggio;
- al piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, di intesa con le istituzioni scolastiche.
Va peraltro osservato come l’articolo 3 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del titolo V della Costituzione) abbia attribuito alla potestà legislativa concorrente delle Regioni la materia della istruzione, riservando allo Stato unicamente la potestà legislativa in materia di norme generali e di principi fondamentali sull’istruzione[3].
3. Con d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 è stato approvato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche a per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della citata legge 59 del 1997.
In particolare, l’articolo 1, 1° e 2° comma del predetto regolamento hanno previsto che “il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
2. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione”.
L’articolo 2, a sua volta, ha disposto che l’attribuzione della autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa sarebbe stata riconosciuta agli istituti “che raggiungono dimensioni idonee a garantire l’equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell’offerta formativa” e che, a tal fine sarebbero stati definiti “gli ambiti territoriali ... nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa”.
In questo contesto, il regolamento aveva previsto che “per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali” (su tale requisito dimensionale, come si vedrà, è poi intervenuto il decreto legge 98 del 2011, convertito con modificazioni in legge 111 del 2011).
Il 4° comma del medesimo articolo 2 del regolamento in discorso aveva previsto che “nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati:
a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;
d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonchè alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità” e che “qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale”.
Il 5° e il 6° comma del regolamento in discorso, infine, avevano previsto, per quanto qui di interesse, che “qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale” e che “per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna elementare e media ...”.
4. Successivamente l’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione in legge 6 agosto 2008, n. 133[4], con il divisato intento di realizzare le economie di spesa (espressamente indicate nel 6° comma della norma) ha dettato disposizioni in materia di organizzazione scolastica, prevedendo la predisposizione di un apposito piano programmatico di interventi, cui si sarebbe data attuazione attraverso la adozione di uno o più regolamenti.
5. Con d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 sono state dettate “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n., 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
L’articolo 1 del decreto in discorso ha previsto che “1. alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che andra' condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso l'intesa di cui al comma 1”.
Gli articoli 9, 10 e 11 del decreto in questione, inoltre, hanno dettato disposizioni in materia di numero massimo degli alunni per classe rispettivamente per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.
In particolare l’articolo 10, intitolato “disposizioni relative alla scuola primaria” , al comma 1 ha disposto che “1. Salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non piu' di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell' istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il 1° comma del successivo articolo 11, intitolato “disposizioni relative all’istruzione secondaria di primo grado”, dispone a sua volta che “le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non piu' di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unita'. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 16 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze”.
6. l’articolo 19 del decreto legge luglio 2011, n, 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, infine,al 4° comma dell’articolo 19 ha previsto che “per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.
7. Ciò detto,va pure osservato come con sentenza 24 giugno 2009. n. 200, la Corte Costituzionale abbia dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizione di cui alle lettere f-bis) e f-ter) del 4° comma dell’articolo 64 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalle legge 133 del 2008.
Ed invero, alla luce del nuovo riparto di competenze tra lo Stato e le regioni riveniente dalla riforma del titolo V della Costituzione, il Giudice delle leggi ha constatato che “la preordinazione dei criteri volti alla attuazione di tale dimensionamento (della rete scolastica – n.d.r.) ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio economiche di ciascun territorio, che ben possono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell’offerta formativa e, dunque, sulla didattica .... La disposizione in questione, pertanto, lungi dal poter essere qualificata come norma generale sull’istruzione ... invade spazi riservati alla potestà legislativa delle regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell’attività di dimensionamento delle rete scolastica sul territorio”; di tal che “non è consentita, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, emanazione di atti regolamentari”.
Tant’è, chiosa il Giudice delle Leggi, che “il comma 4 quater dello stesso art. 64, introdotto dall’art. 3, comma 1, del successivo decreto legge n. 154 del 2008, come convertito nella legge n. 189 del 2008, [ha] previsto – in sostanziale discontinuità con quanto contenuto nella disposizione censurata – che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze (...) assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche”.
* * *
Ciò detto sul piano dell’inquadramento normativo di riferimento può concludersi, che allo stato:
i la materia del dimensionamento della rete scolastica è attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni;
ii che il concreto dimensionamento della rete scolastica, nell’ambito delle norme generali e dei principi fondamentali dell’istruzione posti dallo Stato, deve rispondere alla esigenza di apprestare sul territorio una adeguata offerta formativa e di garantire, dunque, una efficace azione educativo-didattica, realizzando compiutamente il diritto costituzionale all’apprendimento, anche rimuovendo, in ossequio ai principi di cui cui all’articolo 3 della Costituzione le situazioni di disagio che si frappongano al perseguimento del diritto costituzionale alla istruzione;
iii A tal fine, in ossequio alla logica partecipativa estesa, vuoi agli enti esponenziali delle comunità locali, vuoi alle componenti scolastiche espresse dagli organi collegiali, il dimensionamento delle rete scolastica deve procedere dalla attivazione delle necessarie interlocuzioni procedimentali;
iv infine, il dimensionamento delle rete scolastica, proprio in ossequio alla finalità ad esso sottesa e, segnatamente – ci permettiamo di osservare - alla centralità che dovrebbero rivestire in un paese civile gli investimenti in formazione (ed a meno che non si ritenga – ma ciò implicherebbe una evidente deviazione rispetto ai canoni cui viceversa tale dimensionamento deve ispirarsi – che la finalità ultima altra non sia se non quella di determinare delle mere economie di spesa) dovrebbe procedere dalla attuazione degli interventi necessari ed indispensabili a garantire una adeguata fruizione del servizio di istruzione;
v il dimensionamento della rete scolastica, infine, non potrebbe prescindere oltre che dall’apprestamento dei servizi complementari necessari a garantire una adeguata fruizione dei servizi educativi (mense, palestre, laboratori, trasporti), anche dal previo adeguamento strutturale degli edifici scolastici.
Ed è dunque alle luce di tali principi che occorre scrutinare la legittimità degli atti impugnati, i quali, a ben vedere si palesano chiaramente illegittimi per i seguenti
MOTIVI
Violazione, errata e falsa applicazione art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; violazione, errata e falsa applicazione artt. 3, comma 2, 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; viol. atto di indirizzo D.G.R. 377 del 2.9.2011; difetto di presupposti; eccesso di potere, sotto il profilo sintomatico dello sviamento; erronea od omessa valutazione di circostanze rilevanti; difetto di motivazione in ordine alle risultanze della istruttoria procedimentale. Incongruenza ed illogicità manifeste. Viol. art. 97 Cost e principi generali.
Con i provvedimenti impugnati, dunque, le Amministrazioni intimate hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica del Comune di Cerveteri.
In virtù dei provvedimenti impugnati sono stato istituiti due istituti comprensivi con un numero di alunni pari a circa a 970.
In particolare, con gli atti gravati si è proceduto:
1) alla soppressione del 1° circolo didattico “G.Cena”;
2) alla soppressione della S.M.S. “Salvo D’acquisto”;
3) alla istituzione dell’istituto comprensivo “G.Cena”, mediante aggregazione di:
- scuola dell’Infanzia “Montessori”;
- scuola dell’infanzia di via Marieni;
- scuola primaria “G. Cena”;
- scuola primaria di via Iocchi;
- Scuola secondaria di 1° grado di via Settevene Palo, succursale “S. D’Acquisto”;
4) istituzione dell’Istituto comprensivo “Salvo D’acquisto” mediante aggregazione di:
- Scuola della infanzia “Tyrsenia”;
- Scuola primaria via Settevene Palo;
- Scuola Primaria di via Mariani;
- Scuola secondaria di 1° grado “Salvo D’Acquisto”.
Al riguardo, va preliminarmente osservato, come, ancorché la materia de qua, alle luce degli arresti del Giudice delle Leggi (sent. 13 del 204 e 200 del 2009) rientri nell’ambito della competenza legislativa concorrente delle regioni, nessun atto normativo (da cui gli atti impugnati possano riptere la propria legittimità) risulta essere stato promulgato.
In sostanza la regione Lazio non esercitato in materia la propria competenza legislativa, onde inalveare l’’esercizio dei poteri amministrativi in punto di dimensionamento della rete scolastica.
Ciò detto, giova comunque osservare come, a mente dell’articolo 21 della legge 59 del 1997, i requisiti dimensionali ottimali per la attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle istituzioni scolastiche avrebbero dovuto essere preordinati a “garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione”.
Che tale dovesse essere la filosofia sottesa alla adozione degli atti di dimensionamento delle rete scolastica è fatto palese dallo stesso atto di indirizzo adottato dalla Giunta regionale della Regione Lazio.
Ed infatti, con la deliberazione n. 377 del 2 settembre 2011, la regione Lazio aveva espressamente affermato che “lo strumento del dimensionamento ha come scopo quello di organizzare l’erogazione del servizio scolastico nei vari territori del Lazio, con l’obiettivo di:
- organizzare un’offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattico-educativa;
- realizzare il diritto all’apprendimento;
- ridurre il disagio degli studenti”.
L’articolo 64 del decreto legge 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge 133 del 2008, peraltro, nel dettare disposizioni in materia di organizzazione scolastica, pur affermando in linea di principio la finalità di “una migliore qualificazione dei servizi” ha di fatto cristallizzato la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici, funzionalizzandola al diverso fine di conseguire le economie di spesa indicate nel comma 6 della medesima disposizione.
L’articolo 1 del d.P.R. 81 del 2009, in coerenza con tale intento ha previsto, al secondo comma dell’articolo 2, che “dall’attuazione dei dimensionamento delle rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionati rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica Istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176 ... e in data 24 luglio 1998, n. 331 .... e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevato per l’anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 865 ml di euro entro l’anno scolastico 2011/2012 ...”.
Punto di forza per il conseguimento del divisato intento di riduzione dei “punti di erogazione” è costituito dall’incremento graduale di un punto del rapporto alunni / docenti posto dall’articolo 64, 1° comma del decreto legge 112 del 2008, convertito in legge 133 del 2008.
Ciò detto, va peraltro osservato come gli articoli 3, comma 2, 10 e 11 del d.P.R. 81 del 2009, nel dettare disposizioni in punto di costituzione delle classi della scuola primaria e della scuola secondaria, abbiano previsto che “per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 15 del decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle Finanze”.
Senonché tale piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica non è stato ancora emanato.
Al riguardo si osserva come la sezione 3^ bis di codesto Ecc.mo Tribunale, con sentenza 552/2011 (confermata con il medesimo impianto motivo da Sezione sesta Consiglio di Stato, 9 giugno 2011, n. 3512) abbia statuito che “il conseguente [all’incremento del rapporto alunni/docenti – n.d.r.] maggiore affollamento delle aule e la relativa inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità, costituisce ... implicazione di carattere strutturale non risolubile attraverso misure di carattere meramente organizzativo, ma unicamente affrontabile attraverso una mirata riqualificazione edilizia degli edifici e delle aule.
Non v’è dubbio che le strutture edilizie costituiscano elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico e come tali debbano avere uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali economiche e sociali" .
Ed ancora la sentenza testè citata afferma che “il piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica di cui all’art. 3 del dPR 81/2009 avrebbe dovuto costituire un atto di programmazione (non a caso demandato al concerto tra MIUR e Ministero dell’Economia e delle Finanze) per l’individuazione di obiettivi, risorse e tempi, relativi agli interventi edilizi necessari affinché gli Istituti - rilevabili dall’anagrafe nazionale - inidonei ad ospitare in condizioni di sicurezza e vivibilità il numero degli alunni imposto dalla rivisitazione degli indici di affollamento, fossero messi in condizione di farlo. Nelle more e, limitatamente all’anno scolastico 2009/2010, le scuole interessate dal piano di riqualificazione avrebbero potuto ottenere deroghe in ordine al numero massimo di alunni per aula, potendo continuare ad avvalersi dei vecchi limiti di cui al DM 331/98”.
E’ evidente, dunque, come la mancata adozione del piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica non consentisse alle Amministrazioni intimate di assumere i provvedimenti di soppressione, accorpamento ed aggregazione degli istituti e dei plessi oggetto del presente gravame.
Diversamente opinando, e pur non volendo disconoscere le esigenze di contenimento della spesa pubblica sottese agli interventi di dimensionamento della rete scolastica, si finirebbe per attribuire a tali finalità carattere assolutamente assorbente rispetto alla concorrente e primaria finalità di “garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione”, che, viceversa, dovrebbe ispirare tali provvedimenti.
* * *
Va comunque osservato come in difetto della adozione dei necessari interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, il piano di ridimensionamento della rete scolastica del Comune di Cerveteri, lungi dal consentire una più agevole fruizione del servizio, determinerà conseguenze assolutamente deleterie sulla qualità del servizio di istruzione.
Tale criticità sono ben note, tant’è che la stessa dirigente scolastica dell’attuale 1° circolo didattico “G. Cena”, con nota prot. 1031 del 21 marzo 2011 ha avvertito l’esigenza formulare espressa richiesta per la esecuzione dei lavori necessari per consentire al plesso di ospitare le 6 classi di scuola secondaria di I grado che ospitare.
La Dirigente scolastica, peraltro, ancorchè in tal senso richiesta, ha rifiutato di rilasciare copia della predetta nota.
Di tal che si fa espressa istanza, acciocché codesto Ecc.mo Tribunale voglia disporne l’acquisizione.
Nel dettaglio, va osservato come l’attuale circolo didattico “G. Cena” comprende, oltre alla eponima sede centrale, alcuni plessi distaccati.
Tali plessi e, segnatamente, il plesso di via Marieni e quello di via Iocchi - che ospitano, rispettivamente 2 classi di scuola dell’infanzia e 6 classi di scuola elementare (via Marieni) e 3 classi di scuola elementare (via Iocchi) - sono ubicati in edifici ad uso residenziale (appartamenti) e/o commerciale (box-garage con accesso dalla strada), condotti in locazione dal Comune di Cerveteri e “riadattati” ad uso scolastico.
Nel plesso di via Marieni, peraltro, insistono due corpi distinti, uno dei quali ospita le classi di scuola materna che rimarrebbero di pertinenza dell’istituendo istituto comprensivo “G. Cena” e che presenta al suo interno la mensa, in atto fruita anche dagli alunni della classi di scuola elementare ospitata nell’altro plesso; questi ultimi tuttavia, secondo le disposizioni del piano, sarebbero aggregati all’altro istituendo istituto comprensivo “S. D’Acquisto”.
Inoltre, secondo il piano di dimensionamento oggetto di impugnativa, l’istituendo istituto comprensivo “G. Cena” dovrebbe ospitare 2 cicli di scuola secondaria di II grado (6 classi).
A tale riguardo, si osserva come la attuale struttura scolastica non consenta di ospitare alunni della scuola secondaria di I grado, vuoi per la dimensione delle aule, vuoi per la inidoneità dei servizi igienici (peraltro recentemente ristrutturati).
Questi ultimi, infatti, sono evidentemente concepiti per la fruizione da parte di bambini dai 6 ai dieci anni e, dunque, sono a “misura di bambino”.
Analoghi problemi si presentano, in forma speculare, con riferimento alle classi di scuola elementare che dovrebbero trasferirsi presso la sede della attuale S.M.S. “Salvo D’acquisto”.
Al riguardo, va osservato come tale plesso scolastico, allo stato sia privo di un vero e proprio locale mensa.
Ed infatti, quivi è presente unicamente un container con funzioni di mero punto di ristoro.
Va inoltre osservato come, la palestra sita presso l’attuale I circolo didattico “G. Cena”, già attualmente viene utilizzata dagli alunni della scuola primaria con una turnazione di quindici giorni; di tal che essa non consente di predicare la possibilità per i discenti di suola secondaria di II grado che ivi dovrebbero essere ospitati, di osservare le due ore curricolari di educazione motoria previste per quell’ordine di scuola.
La carenza di spazi didattici e, segnatamente, la assenza di aule, non mancherà inoltre di riflettersi sulla svolgimento delle attività di laboratorio (informativo, linguistico) dei discenti di scuola secondaria di I grado.
In sostanza, al di là della promiscuità tra discenti appartenenti a diversi ordini e gradi di scuola, gli alunni di scuola media avrebbero a tanto concedere, unicamente spazi (limitati) per la didattica “frontale”, ma non avrebbero spazi per lo svolgimento delle altre attività curriculari (laboratori, educazione motoria).
* * *
Un ulteriore elemento di criticità è costituito dalla assenza in atto di un sistema di trasporto scolastico adeguato alle esigenze derivanti dal divisato piano di dimensionamento e, segnatamente, dalle esigenze conseguenti allo spostamento di classi da esso derivante.
Al riguardo, va osservato come attualmente il servizio di trasporto scolastico sia gestito dalla Galatour s.r.l..
Gli studenti trasportati con gli scuolabus sono allo stato così suddivisi: 469 al plesso “G. Cena”, 47 al plesso di via Marieni, 30 al plesso di via Iocchi, 258 alla S.M.S. “Salvo D’Acquisto”.
Gli scuolabus attualmente impiegati per il trasporto in entrata nei plessi di scuola primaria (“G.Cena”, via Marieni e via Iocchi) sono 8.
Per quanto concerne l’uscita i mezzi di trasposto utilizzati sono 7 per l’uscita a modulo (ore 13,30) e 7 per il tempo pieno (ore 16,45).
Quanto al trasporto per gli alunni di scuola secondaria di I grado (la attuale S.M.S. “S. ‘Acquisto”), gli scuolabus utilizzati per il trasporto in entrata sono 9, mente quelli utilizzati per l’uscita sono 6 (per l’uscita delle 14,10) e 1 per il tempo pieno (uscita alle 16,45).
Alcuni degli automezzi raccolgono dapprima gli studenti della scuola secondaria di I grado e, poi, quelli di scuola primaria in fasce e orari diversi (correlate al diverso orario di ingresso: 8,10 per la scuola media e 8,30 per la scuola primaria).
Inversamente, per quanto riguarda l’uscita, gli scuolabus raccolgono dapprima gli studenti della scuola elementare (uscita ore 13,30) e, successivamente, quelli di scuola secondaria (uscita ore 14,10).
Alcuni scuolabus, inoltre, curano il trasporto, sia in entrata che in uscita con gli altri due istituti (“Marina di Cerveteri” e “Don Milani”).
Poiché i 2 plessi distaccati della “G. Cena” (via Marieni e via Iocchi) rispettano, ovviamente lo stesso orario della sede centrale, due “navette” di collegamento curano il trasferimento degli alunni del 1° circolo didattico “G. Cena” dal punto di raccolta ai predetti plessi scolastici.
Si osserva come tale circostanza genera allo stato un ritardo nell’inizio delle lezioni nei predetti plessi di via Marieni e di via Iocchi di circa dieci minuti e la necessità di un analogo anticipo dell’uscita dai medesimi plessi.
Lo spostamento di due cicli di scuola primaria (10 classi) presso l’istituendo istituto comprensivo “S. D’acquisto” e, dunque, la moltiplicazione dei “punti di erogazione” che sotto questo profilo si determinerebbe (vi sarebbero infatti tre plessi di scuola primaria: “G. Cena”, via Marieni e “Salvo D’acquisto”), andrà evidentemente a detrimento dell’orario didattico, determinando un ritardo nell’inizio delle lezioni e, specularmente, una anticipazione della cessazione delle lezioni, onde consentire agli scuolabus, nel rispetto della diversa articolazione dell’orario dei diversi ordini di scuola (e dei vari moduli) di raggiungere i diversi punti di raccolta, in tempo utile per raccogliere i discenti in uscita.
Analoga riduzione dell’orario delle lezioni si produrrà per gli alunni di scuola secondaria di II grado, che, mercè lo spostamento disposto con gli atti impugnati, frequenterebbero i locali dell’attuale 1° circolo didattico “G. Cena”, attesa la necessità di predisporre un servizio di “navetta” per il convogliamento al punto di raccolta degli studenti attualmente previsto per gli alunni della S.M.S. “Salvo D’acquisto”.
In sostanza, una “più agevole fruizione del servizio scolastico” postulerebbe per un incremento del numero di mezzi in servizio in difetto del quale, il frazionamento dei “punti di erogazione” si tradurrà, di contro, in un abbassamento del livello quanti-qualitativo del servizio di istruzione.
Al riguardo, va osservato come lo stesso atto di indirizzo adottato dalla regione (del. 377 del 2 settembre 2011), seppure con riferimento alla diversa ipotesi di soppressione (ma non v’è motivo di ritenere che tale “raccomandazione” non debba operare per la diversa ipotesi di spostamento di classi e/o cicli dall’un plesso ad un altro) aveva previsto che fosse “necessario accertarsi che venga assicurata l’esistenza l’erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli allievi”.
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Non possono tacersi, infine, le conseguenze del piano di dimensionamento della rete scolastica in ordine alla continuità didattica.
E’ evidente, infatti, come l’istituzione dei citati istituti comprensivi e, segnatamente, lo spostamento di classi e di cicli, comporterà che numerosi docenti, verranno a trovarsi nella condizione di “perdenti posto” con la conseguente attivazione delle procedure di mobilità.
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Si è dunque adeguatamente illustrata la inidoneità degli interventi disposti dagli atti impugnati al fine di garantire la migliore fruizione del servizio scolastico.
Ed infatti, per quanto detto, il piano di dimensionamento delle rete scolastica si palesa del tutto disancorato dalla adozione delle misure idonee, vuoi sul piano strutturale, vuoi sul piano dei servizi accessori e complementari a garantire il perseguimento di quello che dovrebbe essere il suo obiettivo proprio, cioè a dire il conseguimento di una maggiore efficacia della erogazione dei servizi di istruzione e formazione, palesandosi piuttosto ispirato unicamente ad esigenze di contenimento della spesa.
In particolare, gli atti dimensionamento della rete scolastica, lasciano insoluti una serie di problemi di non poco momento che hanno intuitiva inerenza con la fruizione del servizio scolastico e, segnatamente:
- la idoneità delle strutture ad ospitare i discenti in accordo con i trasferimenti di classi e di cicli disposti, avuto riguardo alla coesistenza di diversi ordini di scuole nei medesimi plessi;
- la attivazione di una adeguato servizio di trasporto scolastico;
- la attivazione di un servizio mensa adeguato quale conseguenza dei divisati spostamenti di classi dall’uno all’altro plesso;
- la perdita di continuità didattica.
Peraltro la inidoneità degli atti impugnati a disegnare un sistema educativo adeguato, anche in prospettiva alle esigenza della comunità locale emerge anche sotto un altro profilo.
Con la deliberazione n. 151 del 20 ottobre 2011, il Comune di Cerveteri ha deliberato di approvare la proposta di riorganizzazione delle rete scolastica predisposta dall’assessorato alla pubblica istruzione delle medesima amministrazione.
Ebbene da tale proposta emerge che il numero delle famiglie residenti nel Comune di Cerveteri dall’anno 2006 ha subito un incremento del 9,5% e che “i minori residenti al 1.1.2010 sono 6.410” e che “la percentuale di minori sulla popolazione residente [è] pari al 18% della popolazione residente.
Non solo.
Dalla stessa proposta di apprende che il dato relativo alla incidenza percentuale della popolazione minorenne nel Comune di Cerveteri “trova conferma se analizziamo l’incremento demografico minorile dal 2000 al 2010.
Il Distretto F2, in questo lasso di tempo, ha incrementato la popolazione minore del 35,4% a fronte di incrementi nella Provincia di Roma, nella Regione Lazio e in Italia, rispettivamente del 15,4%, 9,6% e 2,9%”.
Insomma il Comune di Cerveteri di caratterizza per una significativa tendenza all’incremento del numero delle famiglie residenti e, segnatamente, della popolazione in età scolare.
Codesto Collegio non mancherà di apprezzare tale circostanza quale cifra della assoluta incoerenza ed incongruità, ridondante in un evidente vizio della funzione, degli atti impugnati, anche e proprio avuto riguardo all’istruttoria condotta in ordine alla caratteristiche ed alle linee di tendenza demografiche del territorio.
Non v’è chi non veda, infatti, come a fronte del rilevato incremento del 35,4% della popolazione minorile, l’obiettivo del migliore fruizione del servizio scolastico non potesse essere affrontato con gli interventi predicati dagli atti impugnati e, dunque, con la adozione di misure di carattere meramente “amministrativo” e con una disordinata mobilità dei discenti, nemmeno assistita dall’apprestamento dei necessari servizi strumentali.
Va da ultimo osservato come tale problematica scolastica è sono sfuggita alla Amministrazione provinciale.
Nella deliberazione 1136/44 del 28 dicembre 2011, infatti, la Provincia di Roma, non ha mancato di sottolineare come “una riforma di tale portata necessiterebbe di più tempo a disposizione al fine di analizzare nel dettaglio i reali flussi degli alunni da un ciclo all’altro, evitando mere composizioni numeriche nell’intento di non vanificare la ratio dell’intervento”.
2. violazione del. 233 del 2 settembre 2011, viol. art. 4 d.P.R. 233 del 1998. viol. rt. T.U. 297 del 1994, viol. art. 2 l. 241 del 1990; difetto di motivazione. Viol. art. 97 Cost e principi generali. Eccesso di potere sotto il profilo della errata od omesse valutazione di fatti e circostanze rilevanti. Illogicità. Irrazionalità ed incongruenza manifeste.
La deliberazione n. 377 del 2 settembre 2011, recante l’atto di indirizzo della regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica aveva previsto che “la definizione del piano regionale non può non scaturire da una interlocuzione tra i diversi livelli e ruoli istituzionali e, quindi, dalla formulazione di proposte, condivise in sede di Osservatori provinciali, elaborate dalle Amministrazioni provinciali e tradotte nei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.
Per realizzare detta condivisione le province avranno cura di acquisire, ai sensi e secondo le modalità descritte nel d.P.R. 233/98:
- le proposte dei Comuni che avranno raccolto i parere dei Consiglio di Istituto delle scuola primarie e secondarie di I grado;
- i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II grado interessate alle proposte di modifica”.
Il modello procedimentale disegnato dal predetto atto di indirizzo sulla scorta delle disposizioni di cui al d.P.R. 233 del 1998 e, segnatamente dell’articolo 4 è, dunque, improntato sulla esigenza di garantire la più ampia partecipazione delle comunità locali e delle componenti scolastiche espresse dagli organi collegiali della scuola.
* * *
Orbene, in data 30 settembre 2011, tra i rappresentanti della scuola “G.Cena”, della S.M.S. “Salvo D’Acquisto” dell’I.C. “Marina di Cerveteri”, dell’I.C. “Don Milani” ed il Comune di Cerveteri, veniva siglata una preintesa per la riorganizzazione della rete scolastica.
In tale preintesa, assai significativamente le amministrazioni rilevavano come “la realizzazione di nuovi istituti comprensivi, oltre quelli già istituiti: I.C. Don Milani, con circa 650 alunni e I.C. Marina di Cerveteri, con circa 1020 alunni, potrebbe rispondere alle ragioni tecnico-organizzative e di contenimento della spesa imposte dal legislatore”.
Di conseguenza, sulla scorta degli indirizzi formulati dalla regione con la citata deliberazione n. 377 del 2 settembre 2011 si formulava la seguente ipotesi:
A) realizzazione di un istituto comprensivo “S. D’Acquisto” con annessione oltre che della scuola secondaria di primo grado “S. D’Acquisto” della scuola dell’infanzia Tyrsenia, scuola dell’infanzia e scuola primaria di via Marieni, per un totale di 967 utenti circa;
B) realizzazione di un Istituto comprensivo “G. Cena” che prevede, oltre della scuola primaria “G. Cena”, l’accoglimento di un corso completo di scuola secondaria di primo grado, da realizzarsi presumibilmente presso il presso di via Iocchi, i mantenimento della scuola dell’Infanzia di via Iocchi, il mantenimento della scuola dell’infanzia Montessori, per un totale di 970 utenti circa”
i sottoscrittori della preintesa disponevano che il testo della stessa fosse trasmesso per il tramite dei dirigenti scolastici ai Consiglio di Circolo e di Istituto per l’acquisizione dei relativi pareri.
* * *
A tale riguardo, si osserva come il Consiglio di istituto della S.M.S. “Salvo D’Acquisto”, avesse protestato per la omessa attivazione delle necessarie interlocuzioni procedimentali, mostrando, comunque, la propria ferma contrarietà alle scelte operate in punto di dimensionamento della rete scolastica e formulando ipotesi alternative, che tuttavia, non sono state tenute in alcun conto.
Ed infatti, nella seduta del 7 marzo 2012, il Presidente del Consiglio di Istituto esprimeva “il rammarico per le problematiche insorte a seguito dell’applicazione del D.P.R. n. 233/98”, rappresentando, in particolare, che “il decreto attuativo ... che prevede la verticalizzazione delle sue scuole “G. Cena e S. D’Acquisto [aveva] causato malumori e lamentele dell’utenza che si [era] vista esclusa, da parte del Comune, dalla consultazione preventiva” .
Inoltre, il Presidente del Consiglio di Istituto, illustrava “l’altro problema che preoccupa o genitori ovvero la collocazione delle classi nelle due scuole che diverranno istituti comprensivi, con i tre ordini di scuola di base dalle esigenze e carattersitcihe diverse”.
Al riguardo un altro componente del Consiglio di Istituto, la signora Mordenti, manifestava la sua preoccupazione, sottolineando “che le classi della scuola elementare sono troppo piccole per accogliere alunni di una fascia di età più grande e che la palestra, per problemi anche strutturali, non è utilizzabile e non ci sono laboratori di informatica”.
Il problema della ampiezza delle aule veniva stigmatizzato anche dal sig. Lops, il quale ne sottolineava le implicazioni “anche dal punto di vista della sicurezza e sanitario”.
Il sig. Ottone, a sua volta, nella sua duplice veste membro del medesimo Consiglio di Istituto per la componente genitori ed organizzatore del servizio di trasporto scolastico, sottolineava le “difficoltà di assicurare il trasporto degli alunni sia per gli orari sia per le dislocazioni dei plessi”.
Il Presidente concludeva, dunque, che “sarebbero state certamente auspicabili soluzioni diverse, tra le quali quella di dividere l’istituto Don Milani, non rispondente ai parametri numerici”.
Va sottolineato come nel corso della riunione, il Dirigente scolastico avesse auspicato “l’impegno del Comune per mettere in sicurezza gli ambienti che verranno utilizzati per la nuova situazione”.
All’esito della discussione il Consiglio di Istituto approvava la seguente proposta: “non spostare geograficamente le sezioni della scuola Salvo D’Acquisto e della primaria del Cena, di spostare scuole competenze delle rispettive dirigenze nei termini previsti dal decreto. In questo modo si fanno salve tutte le problematiche connesse alla continuità didattica e ai servizi annessi, ovvero trasporto e refezione. Si ritiene inoltre che i rispettivi spazi esistenti siano in tutto più idonei ai rispettivi gradi di istruzione. Si è al corrente che questa soluzione è già adottata in vari circoli nella regione ed è equivalente allo spostamento del plesso Tyrsenia e Marieni”
* * *
Il Consiglio di Circolo della scuola elementare “G. Cena” si riuniva in data 10 ottobre 2011, con all’ordine del giorno la riorganizzazione della rete scolastica.
Nel corso della riunione, il Dirigente scolastico evidenziava “le criticità delle proposta presentata dal Comune”, illustrandone “al Consiglio di circolo le possibili conseguenze” e., dunque, leggeva al Consiglio “un documento da inviare al Comune con evidenziate le criticità e la possibili soluzioni”.
Tale documento, all’esito della discussione veniva modificato, addivenendosi alla formulazione della seguente proposta alternativa:
1) accorpamento della scuola media Salvo D’Acquisto al primo circolo;
2) cessione della scuola Tyrsenia all’Istituto comprensivo Marina di Cerveteri e accorpamento della scuola media Salvo D’Acquisto al primo circolo”.
Il Consiglio di circolo, in particolare nel formulare le proposte alternative sopra riferite, rilevava l’emergenza di “alcuni elementi che sembrano contrastare con lo spirito delle norme sopra citate
In particolare per quanto riguarda la validità dell’offerta formativa e la durata nel tempo”.
In particolare il Consiglio di circolo rilevava come “oltre che dal punto di vista didattico anche dal punto di vista organizzativo si evidenziav[ano] difficoltà non indifferenti”.
Ed invero “una sezione di scuola secondaria in luogo di almeno tre non potrebbe garantire un organico stabile dovendo molte cattedre essere costituite da spezzoni di orario con conseguente balletto dei professori, instabilità, nomina di docenti con ritardo da parte del CSA, trasferimenti, ecc.”.
Il Consiglio di circolo riteneva, dunque, “opportuno valutare con attenzione prima di arrivare ad una proposta definitiva, tutte le variabili in gioco tenendo a cuore soprattutto la salvaguardia del percorso degli allievi e le esigenze delle famiglie”.
Il Consiglio di circolo, dunque, alla luce di tali considerazioni concludeva con la formulazione della surriferita proposta.
Sembra soltanto il caso di rilevare come tale proposta, avrebbe realizzato il divisato intento di realizzare due istituti comprensivi, senza tuttavia comportare deleteri spostamenti della popolazione scolastica ed ovviando, dunque, alle problematiche evidenziate anche dal Consiglio di istituto della S.M.S. “Salvo D’Acquisto”.
* * *
Insomma, la adozione degli atti impugnati non ha visto il prescritto coinvolgimento delle componenti scolastiche e, laddove indicazioni alternative sono state formulare, esse sono state del tutto neglette dall’Amministrazione comunale e dalla regione Lazio, che anzi con le deliberazioni 151 del 20 dicembre 2011 e 42 del 3 febbraio 2012, non solo hanno senz’altro proceduto al divisato piano di riorganizzazione della rete scolastica nella sua originaria formulazione, ma nemmeno si sono peritate di prendere posizione in ordine alle ipotesi alternative formulate, non foss’altro che per confutarne la fattibilità e, comunque, di ostendere una adeguato supporto motivazione alla scelte compiute.
* * *
Questa difesa non ignora, evidentemente, come il sindacato del Giudice Amministrativo in ordine alle scelte di natura pianificatoria non può spingersi a sindacare il merito delle scelte compiute dall’Amministrazione e che rispetto ad atti di natura pianificatoria non sarebbe nemmeno predicabile il difetto di motivazione.
Va tuttavia osservato come tale limite non può considerarsi avere natura assoluta.
Ed invero, la sfera di discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione non può spingersi fino ad escludere la sindacabilità delle scelte dell’Amministrazione qualora esse si manifestino (come si è dimostrato nel caso di specie) affette da profili di abnorme illogicità o da profili di eccesso di potere per palese travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.
Le argomentate considerazioni svolte a sostegno delle censure articolate in ricorso depongono invero per la manifesta illogicità ed irragionevolezza degli atti impugnati.
Si è – crediamo – sufficientemente dimostrato come gli interventi divisati dall’impugnato piano di riordino della rete scolastica del comune di Cerveteri, lungi dal procurare significativi incrementi dei livelli di fruizione dei servizi scolastici, comporteranno piuttosto seri problemi, logistici e didattici.
Si osserva inoltre come l’articolo 19, comma 4 della legge n. 111 del 2001, si limitava a prevede che il limite minimo di alunni necessario per il conseguimento della autonomia fosse di 1.000.
Non può non apparire singolare, allora, come, per un verso, non si sia presa neanche in considerazione la possibilità di intervenire sul dimensionamento dell’I.C. comprensivo “Don Milani”, che ha una popolazione scolastica di 651 alunni e, per altro verso, non si sia minimamente considerata la possibilità di poter conseguire i divisati risparmi di spesa, operando sul piano del mero accorpamento delle strutture amministrative, mantenendo invariati i “punti di erogazione” e, segnatamente, la dedotta perniciosa mobilità dei discenti, in un contesto di inadeguatezza strutturale e logistica.
Per non tacere, infine, della circostanza che la scelta delle classi da trasferire, sarebbe ancorata ad un ... sorteggio e, dunque, procederebbe dalla premessa definizione di alcun criterio discretivo ed operativo.
ISTANZA DI SOSPENSIVA
Il fumus è nei motivi di ricorso.
Si vuole soltanto qui ribadire, che, ove fosse dato corso al piano di dimensionamento della rete scolastica del Comune di Cerveteri come riveniente dagli atti impugnati, l’anno scolastico 2012/2013, inizierebbe all’insegna del più totale caos organizzativo e, segnatamente, all’insegna della discontinuità didattica, della impossibilità di attendere allo svolgimento della attività curriculari da parte degli alunni di scuola secondaria di I grado, della inidoneità logistica e sanitaria dei locali e dei servizi ad ospitare gli alunni destinati al trasferimento di plesso, della assenza di una adeguato servizio di scuolabus e di un servizio mensa in grado di offrire risposta ai diversi moduli in atto presso i diversi ordini di scuola che confluirebbero nei plessi accorpati.
Al tale riguardo va osservato come la IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome, in data 24 gennaio 2012 aveva formulato la richiesta di raggiungere l’obiettivo dei parametri indicati nella norma dell’articolo 19 della legge 111 del 2011 entro l’anno scolastico 2014/2015, esprimendo grande preoccupazione per la funzionalità del nostro sistema scolastico.
Ciò detto, e considerato che nessuna risposta è stata fornita, dalla Amministrazione Civica in ordine alla risoluzione delle problematiche congiuntamente rappresentate dagli organi collegiali del primo circolo didattico “G. Cena” e della S.M.S. “Salvo D’Acquisto” in ordine alla idoneità delle classi, alla rilevata inadeguatezza del sistema di trasporto scolastico ed al servizio di mensa, appare predicabile la sospensione degli atti impugnati.
Ed invero il pregiudizio che i discenti e le loro famiglie subirebbero dalla esecuzione degli interventi di dimensionamento della rete scolastica appare senz’altro connotato dai requisiti della irreparabilità e, nell’ambito della doverosa comparazione di interessi, appare senz’altro prevalente, siccome impingente sul diritto all’istruzione sui concorrenti interessi.
P.Q.M.
I ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, chiedono che l’Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati.
In via incidentale, i ricorrenti chiedono che l’Ecc.mo TAR adito voglia sospendere l’esecuzione degli atti impugnati.
Si chiede di essere ascoltati in Camera di Consiglio.
Roma, 13 aprile 2012
avv. Stefano Viti
[1] L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia della istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3, attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti (1).
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto di apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome (2).
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi (3).
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri (4):
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p) ;
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g) ;
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i) ;
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presente ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20- bis . Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (5) (6).
[2] Articolo 135 Oggetto. 1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 136 Definizioni1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.
2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.
Articolo 137
Competenze dello Stato. 1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.
Articolo 138
Deleghe alle regioni. 1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia (1).
(1) I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici dall'art. 2, l. 21 dicembre 1999, n. 508.
Articolo 139
Trasferimenti alle province ed ai comuni. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.
[3] La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (2).
[II] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (3);
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
[III] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (2).
[IV] Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
[V] Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (4) (5).
[VI] La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
[VII] Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
[VIII] La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
[IX] Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato
[4] 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili (1).
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico (2).
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (3);
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa (4);
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti (5) (6) (7).
4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo» (8).
4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4 (9).
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009 (10).
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle modalita' di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali (11).
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (12).
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti (13).
CHIUSURA SCUOLA (26 aprile)
Cari genitori,
Vi informiamo (come da circolare n. 214 Docenti - n. 133 Alunni pubblicata sul sito della Scuola: http://www.scuolamediacerveteri.it/web/index.php) che domani 27 aprile 2012, la scuola rimarrà chiusa.
Pur non potendoci in alcun modo sostituire alle Istituzioni preposte (Direttrice, ASL, Comune) nelle decisioni prese e/o da prendere, il Comitato dei Genitori continuerà, secondo le sue possibilità, a monitorare la situazione e ad informarvi tempestivamente delle eventuali novità.
Vi comunichiamo inoltre che i colloqui previsti per il giorno 23 aprile u.s. sono stati spostati al 2 maggio p.v..
Vi informiamo (come da circolare n. 214 Docenti - n. 133 Alunni pubblicata sul sito della Scuola: http://www.scuolamediacerveteri.it/web/index.php) che domani 27 aprile 2012, la scuola rimarrà chiusa.
Pur non potendoci in alcun modo sostituire alle Istituzioni preposte (Direttrice, ASL, Comune) nelle decisioni prese e/o da prendere, il Comitato dei Genitori continuerà, secondo le sue possibilità, a monitorare la situazione e ad informarvi tempestivamente delle eventuali novità.
Vi comunichiamo inoltre che i colloqui previsti per il giorno 23 aprile u.s. sono stati spostati al 2 maggio p.v..
CHIUSURA SCUOLA (23.04)
A seguito degli atti vandalici di quest'ultimo fine settimana (che come Comitato dei Genitori condanniamo fermamente) Vi informiamo che la Scuola oggi rimarrà chiusa.
Da quanto abbiamo potuto conoscere fino a questa mattina, sicuramente per domani è SOSPESO il ricevimento dei genitori, previsto a partire dal primo pomeriggio.
Per quanto riguarda la scuola non abbiamo notizie certe per domani (al 99% probabilmente la struttura rimarrà chiusa anche domani). Vi suggeriamo quindi di verificare nel corso della giornate di oggi le ultime notizie sul sito della scuola: http://www.scuolamediacerveteri.it/web/index.php.
Come Comitato rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento e informazione.
Da quanto abbiamo potuto conoscere fino a questa mattina, sicuramente per domani è SOSPESO il ricevimento dei genitori, previsto a partire dal primo pomeriggio.
Per quanto riguarda la scuola non abbiamo notizie certe per domani (al 99% probabilmente la struttura rimarrà chiusa anche domani). Vi suggeriamo quindi di verificare nel corso della giornate di oggi le ultime notizie sul sito della scuola: http://www.scuolamediacerveteri.it/web/index.php.
Come Comitato rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento e informazione.
Definito il contributo per il ricorso al TAR
Caro Genitore, caro Rappresentante di Classe
è stata definita la cifra di 8€ a bambino come contributo economico per la corresponsione di quanto richiesto dall'Avvocato Stefano Viti che presenterà per il CdG Salvo D'Acquisto ed il CdG Giovanni Cena il ricorso al TAR avverso al dimensionamento scolastico.
La cifra complessiva da raggiungere è di 3.116,80 € e, a meno di defezioni dell'ultimo momento, dovremmo farcela.
A questo punto quello che gioca contro di noi è il tempo. Dobbiamo raccogliere il contributo nel più breve tempo possibile (max una settimana a partire da oggi).
Nella sezione "Documenti" troverete il modulo da firmare e restituire al vostro rappresentante di classe (che rappresenta il primo livello di raccolta dei fondi) unitamente con gli 8€.
Analogamente chiedo a tutti i rappresentanti di classe di avviare la raccolta dei fondi nelle loro classi.
Se avete difficoltà per la raccolta o avete altre indicazioni da richiedere potete chiamare direttamente me o il vicepresidente ai numeri che vi forniamo in calce per corrispondere il contributo.
E' importante il fattore tempo
Certi della vostra sollecitudine,
cogliamo l'occasione per farvi i migliori auguri di Buona Pasqua, sperando in ogni caso di potervi sentire prima.
Federico Schio
(Presidente CdG Salvo D'Acquisto) - 3356631667
Elisabetta Berlese
(Vice Presidente CdG Salvo D'Acquisto) - 3397879096
è stata definita la cifra di 8€ a bambino come contributo economico per la corresponsione di quanto richiesto dall'Avvocato Stefano Viti che presenterà per il CdG Salvo D'Acquisto ed il CdG Giovanni Cena il ricorso al TAR avverso al dimensionamento scolastico.
La cifra complessiva da raggiungere è di 3.116,80 € e, a meno di defezioni dell'ultimo momento, dovremmo farcela.
A questo punto quello che gioca contro di noi è il tempo. Dobbiamo raccogliere il contributo nel più breve tempo possibile (max una settimana a partire da oggi).
Nella sezione "Documenti" troverete il modulo da firmare e restituire al vostro rappresentante di classe (che rappresenta il primo livello di raccolta dei fondi) unitamente con gli 8€.
Analogamente chiedo a tutti i rappresentanti di classe di avviare la raccolta dei fondi nelle loro classi.
Se avete difficoltà per la raccolta o avete altre indicazioni da richiedere potete chiamare direttamente me o il vicepresidente ai numeri che vi forniamo in calce per corrispondere il contributo.
E' importante il fattore tempo
Certi della vostra sollecitudine,
cogliamo l'occasione per farvi i migliori auguri di Buona Pasqua, sperando in ogni caso di potervi sentire prima.
Federico Schio
(Presidente CdG Salvo D'Acquisto) - 3356631667
Elisabetta Berlese
(Vice Presidente CdG Salvo D'Acquisto) - 3397879096
Adesione al ricorso al TAR: ora è possibile anche in forma elettronica
Cari genitori, per aderire al ricorso al TAR, oltre che utilizzando il modulo cartaceo che state ricevendo dai Rappresentanti di Classe, è possibile utilizzare anche il metodo alternativo dell'invio elettronico (sicuramente più agevole per chi utilizza giornalmente internet)
E' sufficiente, infatti, andare nella pagina "Contattaci" ed inserire il proprio nome e cognome, l'indirizzo e-mail e nello spazio "Comment" il seguente testo
"Con la presente mail mi impegno formalmente , in qualità di genitore del bambino/a ..............................................................................
a corrispondere la quota minima, che mi verrà comunicata dal Rappresentante di Classe a valle della verifica del preventivo economicamente più vantaggioso, per la corresponsione di quanto richiesto dal Legale che seguirà il ricorso al TAR volto a sospendere la delibera di ridimensionamento scolastico.
Firma del genitore
………………………………………………
I modelli arriveranno direttamente all'indirizzo mail del Comitato che provvederà a registrare la vostra volontà
Grazie
E' sufficiente, infatti, andare nella pagina "Contattaci" ed inserire il proprio nome e cognome, l'indirizzo e-mail e nello spazio "Comment" il seguente testo
"Con la presente mail mi impegno formalmente , in qualità di genitore del bambino/a ..............................................................................
a corrispondere la quota minima, che mi verrà comunicata dal Rappresentante di Classe a valle della verifica del preventivo economicamente più vantaggioso, per la corresponsione di quanto richiesto dal Legale che seguirà il ricorso al TAR volto a sospendere la delibera di ridimensionamento scolastico.
Firma del genitore
………………………………………………
I modelli arriveranno direttamente all'indirizzo mail del Comitato che provvederà a registrare la vostra volontà
Grazie
.... ora rimbocchiamoci le maniche.....
Cari genitori,
come da mandato dell'Assemblea, abbiamo incontrato il Comitato dei Genitori della Giovanni Cena per definire insieme a loro il Legale che ci rappresenterà per il ricorso al TAR.
La spesa orientativa a bambino dovrebbe attestarsi su non più di 7/8 Euro (più genitori aderiscono e meno sarà la spesa pro-capite)
E' QUINDI GIUNTO IL MOMENTO DI RIMBOCCARSI LE MANICHE......................
Sicuramente mi aspetto che tutti i genitori che hanno aderito al Comitato, consegnino a brevissimo la scheda di adesione al ricorso al TAR o al proprio rappresentante di classe o inviando una mail alla posta del Commitato: [email protected]
Inoltre vi chiedo, se non l'abbiate già fatto, di diffondere il modulo di adesione al ricorso, che trovate sul sito alla pagina "Documenti" fra tutti i genitori che conoscete spiegando chiaramente che più siamo, meno paghiamo.
Abbiamo tempo fino al 27 marzo p.v.
Mi aspetto da voi un grande aiuto.
Grazie ancora
Federico Schio
(Presidente del Comitato Genitori Salvo D'Acquisto)
come da mandato dell'Assemblea, abbiamo incontrato il Comitato dei Genitori della Giovanni Cena per definire insieme a loro il Legale che ci rappresenterà per il ricorso al TAR.
La spesa orientativa a bambino dovrebbe attestarsi su non più di 7/8 Euro (più genitori aderiscono e meno sarà la spesa pro-capite)
E' QUINDI GIUNTO IL MOMENTO DI RIMBOCCARSI LE MANICHE......................
Sicuramente mi aspetto che tutti i genitori che hanno aderito al Comitato, consegnino a brevissimo la scheda di adesione al ricorso al TAR o al proprio rappresentante di classe o inviando una mail alla posta del Commitato: [email protected]
Inoltre vi chiedo, se non l'abbiate già fatto, di diffondere il modulo di adesione al ricorso, che trovate sul sito alla pagina "Documenti" fra tutti i genitori che conoscete spiegando chiaramente che più siamo, meno paghiamo.
Abbiamo tempo fino al 27 marzo p.v.
Mi aspetto da voi un grande aiuto.
Grazie ancora
Federico Schio
(Presidente del Comitato Genitori Salvo D'Acquisto)